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Con Circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, l’INPS ha reso le consuete indicazioni circa le aliquote contributive, i minimali per l’accredito contributivo e il massimale annuo di reddito applicabili, nel 2023, da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Nel 2023 non si registra alcun aumento delle aliquote contributive rispetto allo scorso anno, sono, invece, considerevolmente aumentati il massimale e il minimale contributivo.
Nella Circolare n. 12/2023, l’INPS ha innanzitutto rammentato che l’art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha disposto l’incremento dallo 0,26% allo 0,51%, dell’aliquota contributiva di cui all’art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), riconosciuta ai lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati.
Al fine di finanziare tale nuova indennità sperimentale, in particolare, la Legge di Bilancio 2021 ha disposto l’aumento dell’aliquota contributiva di cui all’art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997, nelle seguenti misure e tempistiche:
Il costo di tale incremento è totalmente a carico del lavoratore autonomo, che continua a poter recuperare dal committente, in fattura, soltanto il 4% a titolo di rivalsa.
L’INPS ha poi sottolineato che l’art. 1, comma 223, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha modificato l’aliquota di contribuzione per il finanziamento della DIS-COLL, innalzandola dallo 0,51% all’1,31% a decorrere dal 1° gennaio 2022.
A decorrere dall’anno 2017, l’art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016, ha previsto che l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza né pensionati, sia fissata in misura pari al 25%, cui si aggiunge l’aliquota contributiva per maternità, assegni familiari, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale dello 0,72%.
Di conseguenza, considerando l’ulteriore incremento introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 per finanziare la nuova ISCRO, l’aliquota contributiva 2023 di questi soggetti è confermata nella misura del 26,23%.
L’aliquota contributiva dei soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza e senza Partita IVA, invece, resta fissata nella misura del 33%, prevista dall’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012, a cui si aggiunge l’aliquota contributiva dello 0,72%.
Tale aliquota, in particolare, deve essere applicata da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti, per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo ad un soggetto terzo (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, ecc.).
Anche nel 2023, i collaboratori, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, gli amministratori di società, i sindaci e i revisori, iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, sono tenuti a corrispondere l’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1,31% istituita dall’art. 7, Legge n. 81/2017, per finanziare l’indennità mensile di disoccupazione (c.d. DIS-COLL), a cui si aggiunge l’aliquota contributiva dello 0,72%, giungendo ad un’aliquota complessiva del 35,03%.
Da ultimo, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013, l’aliquota contributiva a carico di pensionati e soggetti assicurati presso altre forme di previdenza, rimane fissata, anche per il 2023, nella misura del 24%.
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SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS |
ALIQUOTE |
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2022 |
2023 |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati titolari di Partita IVA |
26,23% |
26,23% |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non pensionati e non titolari di Partita IVA, non tenuti alla contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% |
33,72% |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non pensionati e non titolari di Partita IVA, tenuti alla contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
35,03% |
35,03% |
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Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24,00% |
24,00% |
Le sopraindicate aliquote contributive devono essere applicate sui redditi conseguiti dai soggetti iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito annuo pari, per il 2023, a 113.520 euro (105.014 euro nel 2022).
L’imponibile previdenziale su cui calcolare i contributi è costituito dalla base imponibile determinata ai fini IRPEF. Per i professionisti, ad esempio, la base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita, ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUIR, dalla differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti (sul reddito netto).
Il minimale per l’accredito contributivo di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990, è pari a 17.504 euro (16.243 euro nel 2022).
Ai fini dell’accreditamento contributivo dell’intero anno è quindi richiesto un contributo annuo almeno pari agli importi indicati nella seguente tabella (il mancato raggiungimento del minimale determina la contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato):
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TIPOLOGIA SOGGETTO |
CONTRIBUTO MINIMO |
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Professionisti che applicano l’aliquota contributiva del 26,23% |
4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici) |
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Collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota contributiva del 33,72% |
5.902,35 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici) |
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Collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota contributiva del 35,03% |
6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici) |
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Pensionati e soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria che applicano l’aliquota contributiva del 24,00% |
4.200,96 euro |
Relativamente ai collaboratori, ai lavoratori autonomi occasionali, ai venditori porta a porta e ai soggetti assimilati, è prevista la ripartizione dell’onere contributivo con il committente, nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.
L’obbligo del versamento dei contributi è posto in capo all’azienda committente, tenuta ad eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
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SOGGETTO |
RIPARTIZIONE ONERE |
VERSAMENTO |
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Collaboratori, lavoratori autonomi occasionali e venditori porta a porta |
2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore |
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso |
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Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro |
55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato |
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è interamente posto a loro carico (ferma restando la possibilità di maggiorare il compenso nella misura del 4% a titolo di rivalsa).
Il versamento dei contributi previdenziali deve essere effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, ossia: