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La disciplina della TARI si applica a chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto per garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e per provvedere ai servizi rivolti all’intera collettività come, ad esempio, la pulizia delle strade, delle piazze, ecc.
La TARI si compone di una parte fissa ed una variabile. La prima, fissa, è legata sostanzialmente alla detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La seconda, variabile, è basata su elementi direttamente collegati al soggetto utilizzatore ed alla sua peculiare produzione di rifiuti (ad esempio, con l’applicazione della tariffa puntuale, molti regolamenti collegano il calcolo della quota variabile agli svuotamenti relativi ai contenitori dei rifiuti indifferenziati).
L’art. 1, comma 649, D.Lgs. n. 147/2013, prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplini con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Sul tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 5786/2023, ha dichiarato illegittimi quei regolamenti che prevedono un limite alla riduzione della quota variabile quando il produttore di rifiuti speciali provveda integralmente al relativo avvio al riciclo.
La Corte, come già affermato dal Consiglio di Stato, ha ribadito che la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver riciclato (direttamente o tramite soggetti terzi). Pertanto, la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita, sicché il regolamento comunale che lo introduca, relativamente a quella parte, è illegittimo e va disapplicato anche d’ufficio (Rif. Cons. di Stato n. 585/2018).
Ne consegue che la quota variabile della tariffa deve essere ridotta proporzionalmente alla quantità di rifiuti speciali avviati al riciclo, finanche azzerandola qualora il riciclo riguardi l’intera produzione dei rifiuti speciali.
La norma precisa che i rifiuti debbano essere avviati al riciclo. I giudici, partendo dalla definizione di recupero contenuta nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, art. 183)-nel quale è indicato che il “recupero” è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali, per assolvere ad una determinata funzione-hanno rilevato come, invece, il riciclo sia una species nel più ampio genus del recupero. Infatti, il riciclo è dato da qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Nella formulazione originale della norma, il Legislatore aveva indicato il termine “recupero”, poi, con un successivo intervento, tale termine è stato sostituito con la definizione di “riciclo”. Il termine “recupero”, in relazione alla medesima fattispecie, è ripreso tuttora dal comma 10 dell’art. 238, D.Lgs. n. 152/2006. Non è quindi chiara l’effettiva differenza tra le due definizioni.
Sul tema, il Ministero della Transizione Ecologica aveva dato una propria lettura in base alla quale la riduzione disposta dal comma 649 “deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo il riciclo”.
I Giudici, tuttavia, aderendo al dettato normativo, hanno indicato che il Comune deve riconoscere le riduzioni sulla quota variabile del tributo proporzionalmente alla quantità di rifiuti speciali avviati al riciclo. Resta salva la possibilità, per il Comune, di riconoscere altri sconti, anche equivalenti, nell’ipotesi di rifiuti speciali oggetto di recupero; in tal caso, il Comune deve però farne espresso richiamo nel proprio regolamento.