Lo scorso 14 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’Aggiornamento del Modello IVA TR, delle relative Istruzioni e delle specifiche tecniche. Le modifiche si sono rese necessarie, tra l’altro, per recepire le nuove percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina. La nuova versione del modello deve essere utilizzata a partire dal 1° aprile 2023; è, tuttavia, prevista la possibilità di utilizzare il precedente modello sino al 2 maggio 2023.
Il Modello IVA TR
I soggetti passivi che nel primo, secondo o terzo trimestre di ciascun anno realizzano un’eccedenza d’imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiederne in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione orizzontale sono tenuti alla presentazione del Modello IVA TR.
In particolare, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, il credito IVA infrannuale può essere chiesto a rimborso dai soggetti IVA che:
- esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a IVA con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- nel trimestre hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- non siano residenti e non abbiano stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972 o che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- in un trimestre solare effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di cui all’art. 19, comma 3, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972.
La richiesta di rimborso e/o compensazione del credito IVA maturato nel singolo trimestre richiede dunque la presentazione, esclusivamente in via telematica ed entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, del Modello IVA TR.
Nel 2023, il Modello IVA TR, reperibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, deve essere presentato entro i seguenti termini.
PERIODO DI RIFERIMENTO |
TERMINI DI PRESENTAZIONE |
1° trimestre 2023 (gennaio-marzo) |
2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) |
2° trimestre 2023 (aprile-giugno) |
31 luglio 2023 |
3° trimestre 2023 (luglio-settembre) |
31 ottobre 2023 |
Il recupero del credito IVA maturato nel quarto trimestre, invece, può essere richiesto solo in sede di Dichiarazione annuale IVA.
L’aggiornamento del Modello IVA TR
Il nuovo Modello IVA TR modifica innanzitutto l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14, Regolamento (UE) n. 2016/679.
Inoltre, al fine di tenere conto delle nuove percentuali di compensazione delle cessioni di animali vivi della specie suina e bovina, sono stati modificati i quadri TA e TB del modello.
Sul punto si ricorda che i provvedimenti legislativi di fine anno, tra i quali la Legge n. 197/2002, c.d. Legge di Bilancio 2023, e il D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, non hanno rinnovato le disposizioni di favore che accordavano la percentuale di compensazione del 9,5% alle cessioni degli animali vivi della specie suina e bovina.
In mancanza di un intervento normativo, dal 1° gennaio 2023 tornano dunque a trovare le percentuali fissate in via ordinaria, ossia:
- il 7%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (D.M. 30 dicembre 1997);
- il 7,3%, per le cessioni di animali vivi della specie suina (D.M. 23 dicembre 2005).
Nel quadro TA del modello, pertanto, i righi TA11A e TA14 sono stati soppressi e le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono state sostituite dalle seguenti:
- rigo T5, percentuale del 7%;
- rigo TA6, percentuale del 7,3%;
- rigoTA7, percentuale del 7,5%,
- rigo TA8, percentuale del 8,3%,
- rigo TA9, percentuale del 8,5%;
- rigo TA10, percentuale del 8,8%;
- rigo TA11, percentuale del 10%;
- rigo TA12, percentuale del 12,3%;
- rigo TA13, percentuale del 22%.
Nel rigo TA22, infine, il riferimento al rigo TA14 è stato sostituito con TA13.
Nel quadro TB del modello, invece, i righi TB11a e TB14 sono stati soppressi e le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono state sostituite dalle seguenti:
- rigo TB5, percentuale del 7%;
- rigo TB6, percentuale del 7,3%;
- rigo TB7, percentuale del 7,5%;
- rigo TB8, percentuale del 8,3%;
- rigo TB9, percentuale del 8,5%;
- rigo TB10, percentuale del 8,8%;
- rigo TB11, percentuale del 10%;
- rigo TB12, percentuale del 12,3%;
- rigo TB13, percentuale del 22%.
Nel rigo TB20, infine, il riferimento al rigo TB14 è stato sostituito con TB13.
In conclusione, si evidenzia che nella tabella generale dei codici di carica, presente nelle istruzioni del modello, la descrizione del codice 3 è stata sostituita dalla seguente: “Curatore fallimentare/Curatore della liquidazione giudiziale”. Infatti, per le procedure aperte dal 15 luglio 2022, la disciplina del fallimento è stata sostituita dalla disciplina della liquidazione giudiziale, in applicazione del D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
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