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Al fine di osservare gli obblighi imposti dall’art. 22, Regolamento (UE) n. 2021/241, in relazione al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla Legge n. 178/2020, il Modello Redditi 2023 SC richiede la compilazione di nuovi righi del quadro RU, al fine di fornire le informazioni circa la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi ed il rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Come sopra anticipato, in relazione al credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali, le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2023 prevedono la compilazione di nuovi righi del quadro RU.
Oltre alle consuete indicazioni da rendere nei righi RU130 e RU140 è, infatti, richiesta la compilazione dei nuovi righi:
Il Modello Redditi 2023 SC consente, inoltre, di rettificare i dati degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021, mediante la compilazione del nuovo rigo RU141.
Le informazioni relative al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla Legge n. 178/2020 devono essere esposte nel quadro RU del Modello Redditi SC 2023.
In particolare, nella Sezione I, rigo RU1, deve essere innanzitutto indicato lo specifico codice credito attribuito ai beni agevolabili, ossia:

Nella Sezione VI del quadro RU devono poi essere compilati i righi RU130 e RU140. Rispetto allo scorso anno, il rigo RU130, ora denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d’imposta)”, prevede un maggior dettaglio degli investimenti effettuati.
È, infatti, richiesta, nelle nuove colonne “4A", “4B” e “4C”, l’indicazione della suddivisione dei costi dei beni materiali Industria 4.0 in base alla classificazione nel primo, secondo o terzo gruppo di beni di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016.
A rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)” devono essere invece indicati gli investimenti prenotati nel periodo d’imposta 2022, ma effettuati nel termine lungo del 2023.

Nell’ipotesi in cui, per gli investimenti Industria 4.0 indicati nelle colonne 4 e/o 5, l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo e il beneficiario abbia iniziato a fruire del credito d’imposta, in misura ridotta, dall’anno di entrata in funzione del bene, ossia con l’aliquota spettante per gli investimenti in beni strumentali “generici”, occorre:
Ancorché il credito sia indicato per il suo intero ammontare, lo stesso resta comunque utilizzabile in misura non superiore alla percentuale prevista per i beni strumentali “generici”, per la quota annuale pari a un terzo. Il credito in misura piena sarà, infatti, fruibile solo a partire dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Come sopra accennato, nella sezione IV del quadro RU sono stati introdotti i nuovi righi RU150, “Titolare effettivo”, e RU151, “Cumulo”.
Nel rigo RU150, in particolare, sono richieste le informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi (individuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007).
Tale rigo, peraltro, deve essere compilato, oltre che in relazione al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alla Legge n. 178/2020, anche con riguardo al credito d’imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Legge n. 160/2019 e al credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui alla Legge n. 205/2017. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.
Ai fini della compilazione di rigo RU150 è richiesta l’indicazione, negli appositi campi, di ogni titolare effettivo persona fisica e, in particolare:

A rigo RU151 sono invece richieste le informazioni per verificare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Nella Sezione IV del quadro RU è stato poi introdotto, ai soli fini del Bonus Investimenti in beni strumentali, il nuovo rigo RU152, denominato “Dati relativi al periodo 1°-31 gennaio 2020”.
In particolare, i soggetti che nel periodo d’imposta 2020 hanno fruito dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali Industria 4.0, sono tenuti a indicare nel rigo RU152 l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 (colonna 1 e 3) e il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta (colonna 2 e 4).
La compilazione del nuovo rigo RU141, denominato “Investimenti beni strumentali 2021”, è richiesta da parte dei contribuenti che nel Modello Redditi 2022 hanno compilato il rigo RU140 (che, si ricorda, conteneva i dati degli investimenti in beni strumentali 2021 effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta e fino al 30 giugno 2022), tenuti a rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti dopo la data di presentazione del Modello Redditi 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.
Nelle colonne da 1 a 5 di rigo RU141 devono essere indicate le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi, e nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici “L3”, “2L” e “3L” esposti nella sezione I del Modello Redditi 2022. Tali importi devono essere sottratti dai residui da indicare a rigo RU12.

Tuttavia, qualora tale rettifica venga operata con la presentazione di una dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2022, non è richiesta la compilazione di rigo RU141.