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A partire dal 1° luglio 2007, con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1875/2006, all’interno dell’Unione Europea è operativo un sistema di tracciamento elettronico e controllo automatizzato delle esportazioni, realizzato attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi Uffici doganali coinvolti nei vari Paesi membri.
La prova dell’esportazione è fornita dal documento informatico rilasciato dagli Uffici doganali con la procedura DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione), che fornisce un codice Movement Reference Number (MRN).
Il DAE, in particolare, è rilasciato dall’Ufficio doganale di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore, e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita dal territorio comunitario.
A seguito dell’informatizzazione delle procedure, non è quindi più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, ora sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita.
Di conseguenza, al fine di beneficiare del regime di non imponibilità IVA accordato alle esportazioni, non è necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire (poiché lo stesso è sostituito dal messaggio elettronico fornito della dogana di uscita).
L’art. 8, D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede che ai fini dell’applicazione del beneficio della non imponibilità IVA, l’esportazione risulti dal documento doganale, oppure dalla vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura di vendita o sul DDT,
Con Risposta a Interpello n. 130/2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile emettere fattura elettronica, su base facoltativa, per le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 (c.d. esportazioni dirette), non essendo più obbligatoria l’apposizione del “visto uscire” sulla fattura da parte della dogana di uscita dei beni dal territorio comunitario.
La fattispecie sottoposta al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguardava un operatore nazionale che aveva scelto di emettere fatture in formato elettronico per le proprie cessioni all’esportazione, e che si trovava di fronte all’impossibilità di allegare al file xml l’identificativo della bolletta doganale di esportazione (documento che, si ricorda, richiede la previa emissione della fattura).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che, in relazione alle cessioni all’esportazione, l’emissione della fattura mediante il Sistema di Interscambio non è obbligatoria. Si tratta, infatti, di operazioni effettuate nei confronti di cessionari non residenti né stabiliti in Italia.
La fattura elettronica può essere comunque emessa in formato elettronico (codice natura “N3.1”), su base opzionale, con le stesse modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, indicando il seguente codice destinatario “xxxxxxx”.
In tale ipotesi, ai fini della prova delle cessioni all’esportazione è sufficiente il rilascio del codice MRN da parte dell’Ufficio doganale di esportazione, a seguito della presentazione del DAE (il codice MRN è poi verificabile, sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, interrogando il sistema AIDA).
In vigenza del Regolamento (CE) n. 1875/2006, infatti, la prova dell’uscita dei beni dalla Comunità, spediti o trasportati dal cedente, non richiede più obbligatoriamente il visto sul documento cartaceo da presentarsi alla dogana di uscita.
Resta da comprendere se tale procedura possa essere adottata per le c.d. triangolari nazionali all’esportazione, caratterizzate da una doppia cessione non imponibile (quella tra il primo cedente e il promotore della triangolazione e quella, successiva, tra il promotore e il cessionario extracomunitario).
In relazione a tali operazioni, è infatti richiesto che il primo cedente, non essendo il soggetto che espleta le formalità doganali, fornisca la prova dell’esportazione secondo le modalità tradizionali, ossia mediante l’apposizione su un esemplare della fattura del c.d. visto uscire da parte dell’Ufficio doganale.
Siccome il primo cedente è comunque obbligato ad emettere fattura in forma elettronica (trattandosi di un’operazione nei confronti di un soggetto residente o stabilito in Italia), si ritiene che possa essere riconosciuta la possibilità di provare l’uscita dei beni dal territorio comunitario, al fine di beneficiare del regime di non imponibilità IVA, mediante la verifica del MRN comunicato dal promotore ed esposto dal primo cedente sulla copia cartacea della fattura elettronica emessa.
Secondo autorevole dottrina, atteso che la prova dell’esportazione può risultare anche dalla vidimazione apposta dall’Ufficio doganale sul DDT o documento equivalente, anche in relazione alle cessioni all’esportazione sarebbe ammesso il ricorso alla fatturazione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.
Le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, documentate da DDT (appositamente valorizzati), potrebbero dunque essere documentate da un’unica fattura riepilogativa, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (la data di consegna o spedizione dei beni).