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La richiesta di rimborso del credito IVA maturato nell’anno 2022 richiede la compilazione di rigo VX4 del Modello IVA 2023. Il rimborso del credito IVA annuale d’importo non superiore alla soglia di 30.000 euro non richiede la prestazione di alcuna garanzia. Esaminiamo, di seguito, i requisiti e le modalità per richiedere il rimborso dell’eccedenza a credito annuale.
Come noto, il credito IVA maturato nell’anno precedente può essere utilizzato nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo, utilizzato in compensazione nel Modello F24 per il pagamento d’imposte e contributi o chiesto a rimborso.
La compensazione orizzontale del credito IVA, si ricorda, è liberamente ammessa dal 1° gennaio dell’anno successivo fino all’importo di 5.000 euro. L’utilizzo del credito IVA nel Modello F24 per importi superiori a 5.000 euro, invece, deve essere effettuato mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità.
Tali alternative possono coesistere tra loro e, pertanto, il contribuente può liberamente scegliere di utilizzare una parte del credito in compensazione, chiedendo a rimborso il residuo.
Il rimborso del credito risultante dalla Dichiarazione IVA annuale è ammesso al ricorrere di talune condizioni, specificatamente individuate dagli artt. 30 e 34, D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e), D.P.R. n. 633/1972, prevede innanzitutto la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA annuale, se d’importo superiore a 2.582,28 euro, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni.
Il rimborso del credito IVA annuale, pertanto, è ammesso quando l’importo dello stesso è superiore alla soglia di 2.582,28 euro e ricorre almeno uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e), D.P.R. n. 633/1972.
Il rimborso, tuttavia, può essere richiesto anche per solo una parte del credito IVA, pur se d’importo inferiore alla soglia di 2.582,28 euro.
In caso di cessazione dell’attività, l’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, prevede che il rimborso dell’IVA a credito sia ammesso senza alcuna condizione.
La richiesta di rimborso del credito risultante dalla Dichiarazione IVA dell’anno di cessazione dell’attività può essere dunque presentata anche se l’importo del credito IVA è inferiore alla soglia di 2.582,28 euro e non ricorre alcuna delle condizioni poste dall’art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, prevede poi un’ulteriore ipotesi di rimborso, riservata ai soggetti che negli ultimi tre anni presentano una costante eccedenza a credito.
In particolare, quando le Dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni espongono un’eccedenza credito, ancorché d’importo inferiore alla soglia di 2.582,28 euro, è possibile richiedere il rimborso di un importo corrispondente al minor credito IVA del triennio, al netto di quanto eventualmente già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
Qualora non sia chiesto a rimborso l’intero ammontare spettante, l’importo residuo, purché non utilizzato in compensazione nel Modello F24, concorre a formare la base di riferimento del triennio successivo.
Da ultimo, l’art. 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972, prevede una peculiare forma di rimborso dell’imposta, riservata ai produttori agricoli che effettuano:
In questo caso il rimborso compete per un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili ad analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato (c.d. IVA teorica), purché l’importo del credito sia superiore alla soglia di 2.582,28 euro.
Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito IVA, pur se d’importo inferiore alla soglia di 2.582,28 euro.
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Ipotesi di rimborso |
Condizioni |
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Rimborso IVA di cui all’art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 |
- Credito superiore a 2.582,28 euro - Presenza di almeno un requisito di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) |
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Rimborso IVA di cui all’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 |
- Cessazione dell’attività |
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Rimborso IVA di cui all’art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 |
- Eccedenza a credito nell’ultimo triennio |
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Rimborso IVA di cui all’art. 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972 |
- Credito superiore a 2.582,28 euro - Cessioni non imponibili di prodotti agricoli |
I soggetti che adottano il regime forfettario dal 2023, possono richiedere il rimborso del credito IVA risultante dalla Dichiarazione IVA 2023, relativa al 2022, ossia all’ultimo anno di applicazione dell’imposta con le modalità ordinarie.
Il rimborso del credito annuale IVA d’importo non superiore alla soglia di 30.000 euro è eseguito senza la necessità di prestare alcuna garanzia e non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
La soglia di 30.000 euro deve essere determinata avendo riguardo alla somma delle richieste di rimborso avanzate nell’intero anno (annuali e infrannuali), non alla singola richiesta. Se il credito IVA è superiore a 30.000 euro, può essere chiesto il rimborso, senza l’obbligo della garanzia, entro tale limite, utilizzando in compensazione l’eccedenza.
Per importi superiori alla soglia, invece, è richiesta la prestazione della garanzia o, in taluni casi, l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale (o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di controllo) e la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva del richiedente.
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Rimborso d’importo fino a 30.000 euro |
Non è richiesta alcuna garanzia |
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Rimborso d’importo superiore a 30.000 euro |
Se richiesto da un soggetto “a rischio”, occorre prestare la garanzia |
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Se richiesto da un soggetto non “a rischio”, occorre prestare la garanzia o, in alternativa, presentare la dichiarazione IVA munita del visto di conformità, allegandovi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
La soglia di 30.000 euro deve essere verificata separatamente per il rimborso e la compensazione. Ad esempio, se il credito IVA chiesto a rimborso è pari a 18.000 euro e quello chiesto in compensazione è pari a 19.000 euro, non è comunque necessario apporre il visto di conformità alla Dichiarazione IVA, ancorché la somma dei due importi superi la soglia di 30.000 euro.
L’obbligo di prestare la garanzia riguarda, in particolare, i soggetti ritenuti “a rischio”, ossia coloro che presentano le condizioni di seguito riepilogate.
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Esercizio dell’attività d’impresa da meno di due anni (escluse le start-up di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012). Ai fini del computo del biennio occorre aver riguardo all’effettivo esercizio dell’attività, non alla data di apertura della partita IVA. Il termine biennale deve essere poi riferito ai due anni precedenti la data di richiesta del rimborso (ad esempio, se la richiesta di rimborso e presentata il 20 marzo 2023, la garanzia non è richiesta se l’attività d’impresa è iniziata prima del 21 marzo 2021). |
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Notifica, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o crediti dichiarati) superiore al: a) 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro; b) 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro; c) 1% degli importi dichiarati o, comunque, a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro. |
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Presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. |
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Richiesta di rimborso dell’IVA avanzata a seguito della cessazione dell’attività. |
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In relazione alla seconda condizione si evidenzia che se nel periodo di osservazione il soggetto passivo soddisfa integralmente la pretesa erariale mediante uno degli istituti di definizione a disposizione, la condizione dell’assenza di notifiche di accertamenti è da ritenersi soddisfatta. |
I contribuenti che non presentano i requisiti di cui sopra possono invece scegliere tra prestare la garanzia o presentare la Dichiarazione IVA munita del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Infine, i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il 2021 o 8,5 quale media per il 2020-2021, beneficiano dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi IVA d’importo fino a 50.000 euro annui. A tal fine occorre barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “firma della dichiarazione” del Modello IVA 2023 (relativo al 2022).
Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il contribuente deve attestare la sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva:
Nella Dichiarazione IVA 2023, la dichiarazione sostitutiva va resa barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione nell’apposito riquadro presente nel quadro VX. In caso di trasmissione telematica affidata a terzi, la dichiarazione sostitutiva deve essere consegnata al soggetto che vi provvede, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata unitamente a un Modello IVA. Pertanto, in caso di omissione, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unitamente a un Modello IVA correttivo o integrativo.
La garanzia può essere costituita da:
Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all’ammontare dell’imposta chiesta a rimborso, anche i relativi interessi.
La durata della garanzia è di tre anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento di cui all’art. 57, D.P.R. n. 633/1972.
Se, dopo l’ottenimento del rimborso, è notificato un avviso di rettifica o di accertamento, entro i successivi 60 giorni il contribuente è tenuto a versare all’Ufficio le somme che risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre ai relativi interessi. In alternativa, è possibile presentare ricorso assistito da garanzia fino alla definitività dell’accertamento.
Il termine di tre mesi per l’esecuzione del rimborso decorre dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione (pertanto, se la Dichiarazione IVA è presentata il 14 febbraio, il termine di tre mesi decorre da tale data e non dal 28 febbraio).
Il termine per il computo degli interessi (2%) sulle somme da rimborsare, invece, decorre dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e stata presentata la dichiarazione, senza considerare il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e quella della loro consegna, qualora superi i 15 giorni.
Le società non operative non possono utilizzare in compensazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale e neppure chiederlo a rimborso. Il credito può essere unicamente riportato all’anno successivo per essere utilizzato in compensazione verticale nelle liquidazioni IVA periodiche.
Peraltro, qualora la società risulti non operativa per tre periodi d’imposta consecutivi ed effettui operazioni rilevanti ai fini IVA in misura inferiore all’ammontare dei ricavi minimi, non è ammesso neppure il riporto del credito IVA. In tale ipotesi, pertanto, il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’ultimo anno del triennio è definitivamente perso.
Pertanto, prima di riportare al 2023 il credito IVA maturato nel 2022, le società che nel triennio 2020-2022 risultano non operative, sono tenute a verificare l’ammontare delle operazioni attive, rilevanti ai fini IVA, effettuate nel triennio medesimo.
è comunque prevista la possibilità di disapplicare la disciplina delle società di comodo, presentando un’istanza (preventiva) di interpello (e barrando la relativa casella nel quadro VX) o attestando (sottoscrivendo l’apposito campo nel quadro VX) l’assenza delle condizioni per essere ricondotti tra le società di comodo.
Il rimborso del credito IVA è eseguito entro tre mesi dalla data di presentazione della Dichiarazione IVA annuale. A partire dal 90° giorno, decorrono gli interessi di mora, computati al tasso di interesse del 2% annuo.
Il rimborso del credito IVA annuale può essere richiesto con due diverse procedure, ordinaria o semplificata.
Con la procedura semplificata, i rimborsi annuali sono erogati dall’Agente della riscossione attraverso il Conto fiscale (fanno eccezione i rimborsi IVA chiesti a seguito della cessazione dell’attività, la cui erogazione avviene con ordinativo di pagamento diretto alla Banca d’Italia) e, pertanto, soggiacciono al limite annuo di 2 milioni di euro, comprensivo degli importi che sono stati o saranno compensati con il Modello F24 nel corso dell’anno di presentazione della richiesta di rimborso.
L’eventuale eccedenza, invece, è rimborsata dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (tenuta a corrispondere il rimborso anche in caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali o cessazione dell’attività).
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Procedura semplificata. Il rimborso è effettuato, entro il limite di 2 milioni di euro, dall’Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla richiesta. |
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Procedura ordinaria. Il rimborso è effettuato dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, entro tre mesi dalla richiesta. Il rimborso è poi erogato dall’Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento ricevuta dall’Agenzia delle Entrate. |
Il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere ceduto a terzi. Tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, con l’obbligo, per il cedente, di inviarne copia autentica all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Qualora sussistano perplessità in ordine all’autenticità dei documenti prodotti, l’Ufficio può invitare il cedente, con lettera raccomandata, a confermare l’effettività dell’operazione, impedendo la liquidazione del rimborso qualora la cessione sia stata posta in essere con documenti falsi all’insaputa del cedente stesso.
L’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, prevede che il pagamento del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria possa essere sospeso, ove sia notificato un provvedimento impositivo (un atto di contestazione o irrogazione di sanzioni, oppure un provvedimento con il quale sono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi) in capo al richiedente.
In tali ipotesi la sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base allatto impositivo o, in caso di contenzioso, alla sentenza della commissione tributaria.
Il credito sospeso è quindi compensato con tutti gli importi (compresi di tributo, sanzioni e interessi) indicati nell’atto impositivo (nel caso di atti non ancora definitivi, la compensazione è operata una volta che il provvedimento e divenuto definitivo).
Tuttavia, se il contribuente garantisce i carichi pendenti con una fideiussione a tempo indeterminato, tale compensazione non opera.
L’erogazione del rimborso in via prioritaria può essere richiesta dai seguenti soggetti.
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Subappaltatori del settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 |
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Soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice ATECO 2007: 38.32.10) |
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Soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (codice ATECO 2007: 24.43.00) |
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Soggetti che producono alluminio e semilavorati (codice ATECO 2007: 24.42.00) |
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Soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice ATECO 2007: 30.30.09) |
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Soggetti che hanno effettuato operazioni in regime di split payment. L’erogazione in via prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all’IVA riguardante le operazioni in scissione dei pagamenti |
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Soggetti esercenti attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 2007: 59.14.00) |
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Soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972 |
Nella generalità dei casi (fa eccezione la sola ipotesi dei soggetti che operano in split payment), il rimborso in via prioritaria presuppone la verifica delle condizioni previste dall’art. 2, comma 1, D.M. 22 marzo 2007, ossia:
e il rispetto del requisito dell’aliquota media di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.