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Con l’Ordinanza n. 7756 del 17 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo trova applicazione solo a decorrere dall’anno 2012.
In relazione alle annualità precedenti, infatti, l’esclusione delle società agricole dalla disciplina antielusiva richiedeva, comunque, la presentazione dell’apposita istanza di interpello disapplicativo. Fino all’annualità 2011, pertanto, la manifestazione dell’opzione per la rendita catastale costituiva soltanto un elemento da valutare ai fini dell’ottenimento della disapplicazione su richiesta.
Con l’Ordinanza n. 7756/2023, depositata lo scorso 17 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la Sentenza n. 2315/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che aveva accolto l’appello avanzato da una società agricola a responsabilità limitata, esercente attività di produzione agricola e connessa attività di produzione di energia solare, avverso la sentenza di primo grado.
La controversia riguardava, in particolare, un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/1994, per IRES e IRAP relative all’anno 2011.
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha ritenuto la società agricola non assoggettabile al test di operatività, considerando rilevanti, ai fini dell'accertamento, non gli anni di produzione del reddito ma quelli oggetto dell’accertamento, con la conseguente applicazione dell’esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo, accordata alle società del settore agricolo dal Provvedimento n. 87956/2012 dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione, evidenziando che l’esclusione dell’onere di presentare l’istanza di interpello disapplicativo decorre solo a partire dall’anno 2012. In relazione alle annualità precedenti, infatti, l’esercizio dell’opzione per la rendita catastale costituiva un mero elemento da valutare ai fini della disapplicazione, su richiesta, della disciplina antielusiva.
In relazione a tale controversia, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo, accordata alle società agricole dal Provvedimento n. 87956/2012 dell’Agenzia delle Entrate, trova applicazione a decorrere dal 2012 e non si estende alle annualità precedenti.
In particolare, richiamando la propria precedente Ordinanza n. 20027/2021 in tema di società di comodo, la Corte di Cassazione ha ribadito che il provvedimento con il quale le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all’art. 30, Legge 724/1994, assume efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di adozione dello stesso (anno di imposta 2012), senza esplicare alcuna efficacia retroattiva.
In relazione ai periodi d’imposta precedenti, pertanto, grava sulla società agricola, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 30, Legge n. 724/1994, l’onere di dimostrare, ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, la sussistenza di situazioni oggettive che non hanno consentito, in tali annualità, il superamento del test di operatività.