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Il nuovo articolo 2506.1 del Codice Civile prevede che – mediante l’operazione di scissione con scorporo – una società assegni parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, attribuendo le relative partecipazioni alla società scissa stessa (e non ai suoi soci, come nel caso della scissione tradizionale), proseguendo la sua attività.
L’introduzione della norma citata costituirà un’alternativa, rispetto all’operazione di conferimento, per il trasferimento di patrimonio aziendale (da ricercarsi in un compendio aziendale ma anche solo in singole attività o passività) ad altre società.
Il Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, attuativo della Direttiva 2019/2121/UE, che ha modificato la precedente Direttiva 2017/1132/UE relativa alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere, ha introdotto all’interno del Codice Civile il nuovo art. 2506.1, il quale prevede che una società possa assegnare parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione attribuendo le relative partecipazioni alla società scissa stessa (e non ai suoi soci, come nel caso della scissione tradizionale), proseguendo la sua attività.
Nel proseguo, si descrivono gli effetti civilistici e fiscali derivanti dall’introduzione della nuova disposizione nel Codice Civile e si offrono alcuni spunti di riflessione che dovranno essere oggetto di chiarimento da parte dei soggetti competenti.
La nuova disposizione riguarda il solo caso dello scorporo a favore di società beneficiaria neocostituita, nel rispetto del Considerando 8 della Direttiva 2019/2121/UE, il quale ne limitava l’ambito applicativo alle sole scissioni che comportano la costituzione di nuove società. Non sono state oggetto di armonizzazione le scissioni a favore di società preesistenti in quanto – solitamente – casistiche complesse e che necessitano l’intervento delle autorità competenti degli Stati membri.
La scissione mediante scorporo non potrà concretizzarsi in una scissione totale, ma avrà ad oggetto solo una parte del patrimonio della scissa. Inoltre, lo scorporo non potrà essere effettuato da società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
L’introduzione di tale nuovo articolo ha comportato la modifica e l’integrazione di alcune norme codicistiche in materia di scissione. In particolare, le modifiche apportate prevedono che:
Il Legislatore fiscale ha previsto all’art. 173 TUIR un principio generale di neutralità fiscale della scissione tradizionale, in capo alle società coinvolte ed ai relativi soci.
Tuttavia, al momento, non vi sono state modifiche alla predetta disciplina fiscale alla luce dell’introduzione della nuova fattispecie di scissione mediante scorporo. Di conseguenza, ci si è posti alcuni interrogativi riguardo i riflessi fiscali derivanti dalla novità legislativa.
Alcuni autori ritengono che il regime di neutralità ex art. 173 TUIR e l’imposizione dell’imposta di registro in misura fissa ex art. 4 della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986 si possano estendere anche all’operazione di scissione in commento.
In secondo luogo, sarebbero da escludersi anche la configurazione di fenomeni di abuso ex art. 10-bis L. n. 212/2000 derivanti dalla scelta del contribuente fra l’operazione di scissione mediante scorporo e l’operazione di conferimento di azienda o di partecipazioni, alla luce della disposizione anti-abuso stessa, per cui resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
Anche la successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria non dovrebbe dare luogo a fenomeni elusivi, sia per quanto riguarda le imposte dirette (in virtù della disposizione prevista per il conferimento d’azienda che esclude la rilevanza ai fini dell’abuso del conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle quote nella conferitaria – art. 176 comma 3 TUIR) sia relativamente all’imposta di registro da applicarsi “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi” (art. 20 D.P.R. n. 131/1986).
Da ultimo, per quanto concerne la determinazione del costo fiscale da attribuire alle partecipazioni nella beneficiaria ricevute dalla società scissa, anche qui non vi sono indicazioni normative né di prassi relative al caso di scissione mediante scorporo. Nel caso dell’operazione di scorporo, le partecipazioni della beneficiaria vengono assegnate alla società scissa e non ai soci della stessa e pertanto non si dovrebbe rendere applicabile il criterio di ripartizione – individuato nei valori economici della scissa post scissione e della beneficiaria – condiviso dall’Agenzia delle Entrate per le scissioni tradizionali (cfr. Ris. n. 52/2015 e n. 97/2017, Risposte ad Interpello n. 811/2021 e 503/2022). Alcuni autori hanno ipotizzato di mutare le disposizioni previste in materia di conferimento d’azienda, le quali prevedono che il valore fiscale del compendio trasferito si trasferisca alle partecipazioni ricevute dalla società conferente. Ne deriverebbe che, nel caso della scissione mediante scorporo, il costo fiscale delle partecipazioni nella beneficiaria ricevute dalla società scissa risulti pari al valore del compendio patrimoniale scisso.
Al fine di evitare dubbi applicativi della nuova fattispecie di scissione mediante scorporo, si reputa necessario un intervento da parte del Legislatore fiscale.