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L’art. 4, D.L. n. 34/2023, c.d. Decreto Bollette, ha prorogato anche per il secondo trimestre i crediti d’imposta riconosciuti a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Tuttavia, la progressiva diminuzione delle tariffe di energia e gas ha indotto il Legislatore a ridurre la percentuale del credito spettante alle imprese.
Per quanto attiene al credito d’imposta per l’energia, il beneficio in esame può essere riconosciuto a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019.
In tal caso, per le imprese energivore di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. MISE 21 dicembre 2017, il credito d’imposta sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre è fissato nella misura del 20% (nel primo trimestre, si ricorda, il credito spettava nella misura del 45%).
Per questa tipologia di imprese, il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2023. In questo caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).
Per le imprese diverse da quelle energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari almeno a 4,5 kW, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata e utilizzata da aprile a giugno 2023 (nel primo trimestre il credito spettava nella misura del 35%). Anche in questo caso per beneficiare del credito d’imposta occorrerà verificare lo scontamento del 30% del prezzo medio dell’energia per kWh, confrontando i prezzi medi del primo trimestre 2023 con quelli del medesimo trimestre 2019.
Alle c.d. imprese gasivore di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. MITE n. 541/2021, è concesso un credito d’imposta pari al 20% (precedentemente era il 45%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il bonus è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il medesimo credito d’imposta, sempre nella misura del 20%, spetta anche alle imprese diverse da quelle gasivore qualora sia verificato l’incremento del prezzo medio del gas nella misura del 30%, con riferimento al mercato infragiornaliero MI-GAS, tra il primo trimestre 2019 ed il primo trimestre 2023.
Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora nel periodo di riferimento (primo trimestre 2019, primo e secondo trimestre 2023), in relazione alla singola fonte energetica, si riforniscano dal medesimo fornitore, quest’ultimo, entro 60 giorni a partire dal 30 giugno (pertanto entro il 29 agosto 2023), dovrà inviare una comunicazione nella quale riporti il calcolo dell’incremento del costo energetico e l’ammontare del credito d’imposta spettante.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 entro il 31 dicembre 2023.
In alternativa alla compensazione, le imprese beneficiarie possono procedere alla cessione del credito, solo per l’intero importo, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successive cessioni, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (ovvero banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
Come per le precedenti edizioni, in caso di cessione dei crediti d'imposta è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Anche il cessionario è tenuto ad utilizzare il credito entro il 31 dicembre 2023.
I crediti d'imposta per energia e gas sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Non sono stati invece prorogati i crediti d’imposta per il gasolio e la benzina destinati al settore agricolo e della pesca, estesi dal quarto trimestre 2022 anche al riscaldamento delle serre e degli allevamenti nonché alle attività agromeccaniche di cui al codice ATECO “01.61”.
Tali crediti, si ricorda, sono stati confermati dalla Legge di Bilancio per il primo trimestre 2023 nella misura del 20%.