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Con un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera alla Legge di conversione del D.L. n. 11/2023, c.d. Decreto Cessioni, è ora finalmente confermata la possibilità di utilizzare i crediti fiscali per saldare i debiti previdenziali. Infatti, ancorché la norma di riferimento, ossia l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, e la prassi dell’Agenzia delle Entrate legittimino pienamente l’utilizzo dei crediti d’imposta per il pagamento dei debiti previdenziali, alcune sedi territoriali dell’INPS, supportate dai Tribunali civili - Sezione Lavoro, hanno inteso vietare tale possibilità.
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, i contribuenti eseguono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche (c.d. compensazione orizzontale).
Secondo alcuni Uffici territoriali dell’INPS, tuttavia, le obbligazioni previdenziali non potrebbero essere estinte mediante compensazione con i crediti fiscali, con il conseguente recupero dei contributi previdenziali versati mediante tale tipologia di compensazione e il diniego al rilascio del DURC.
I debiti contributivi, infatti, potrebbero essere compensati soltanto con crediti aventi la medesima natura, ossia con crediti di natura contributiva. Tale limitazione all’utilizzo in compensazione dei crediti erariali troverebbe fondamento nella formulazione normativa dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, laddove stabilisce che il versamento unitario consente di estinguere i debiti nei confronti di diversi Enti mediante compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti.
Ciò significa, in buona sostanza, che la compensazione orizzontale sarebbe ammessa solo quando l’obbligazione contributiva viene soddisfatta utilizzando crediti vantati nei confronti del medesimo Ente previdenziale.
Tale (improbabile) interpretazione dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, è stata peraltro avallata da alcuni Giudici del lavoro, secondo i quali, a prescindere dalla prova circa la sussistenza o meno del credito, la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi sarebbe comunque preclusa.
Come evidenziato da autorevole dottrina, e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, la norma in esame consente invece espressamente la compensazione tra crediti e debiti di Enti impositori diversi.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 11/2023, c.d. Decreto Cessioni, è stato quindi approvato un emendamento, recante l’interpretazione autentica dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, secondo cui la compensazione orizzontale può legittimamente avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di diversi Enti impositori.
È dunque senz’altro possibile utilizzare i crediti aventi natura erariale (ad esempio, credito IVA, credito IRES, ecc.) per il pagamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi INAIL.