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Con Provvedimento 3 aprile 2023, prot. n. 116285/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel primo trimestre 2023, unitamente alle istruzioni di compilazione e alle relative specifiche tecniche. La comunicazione deve essere presentata entro il termine ultimo del 18 dicembre 2023.
Con Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei tax credit riconosciuti sulle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Con i Provvedimenti 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022, e 26 gennaio 2023, prot. n. 24252/2022, l’applicabilità di tali disposizioni attuative è stata estesa ai crediti d’imposta riconosciuti sui mesi e trimestri successivi.
Da ultimo, con Provvedimento 3 aprile 2023, prot. n. 116285/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’applicabilità delle disposizioni recate dal Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022, ai crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto di energia e gas nel primo trimestre 2023.
Si tratta, in particolare, dei tax credit di cui all’art. 1, commi da 2 a 5 e da 45 a 46, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023:
Tali crediti d’imposta, si ricorda, devono essere utilizzati in compensazione, nel Modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
In alternativa all’utilizzo in compensazione orizzontale, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti maturati, per il loro intero ammontare, a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei c.d. soggetti qualificati, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.
Il credito d’imposta è quindi utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione nel Modello F24 entro il termine del 31 dicembre 2023.
La cessione dei tax credit energia relativi al primo trimestre 2023 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 aprile 2023 ed entro il termine ultimo del 18 dicembre 2023 (la comunicazione di cessione dei crediti energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 deve essere invece effettuata entro il 20 settembre 2023).
Come noto, l’art. 15, comma 1-quinquies, lett. a), D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, ha prorogato, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, il termine per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agro meccanica (di cui al codice ATECO “01.61”) nel terzo trimestre 2022.
Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione relativa alla cessione di tale credito d’imposta debba essere trasmessa entro il 21 giugno 2023.