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Con Provvedimento 3 aprile 2023, prot. n. 116259/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,9005% la percentuale effettivamente fruibile del Bonus acqua potabile di cui all’art. 1, commi 1087 e 1088, Legge n. 178/2020.
Il credito d’imposta, si ricorda, è riconosciuto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, nonché per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Sulla base delle comunicazioni validamente presentate nel periodo 1° febbraio-28 febbraio 2023, relative alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è risultato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti sia pari a complessivi 27.932.195 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili. La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari a 5.000.000/27.932.195, ossia al 17,9005% dell’importo del credito richiesto.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante attraverso il proprio Cassetto fiscale (accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate).
Il bonus, si ricorda, è utilizzabile in compensazione orizzontale nel Modello F24 (codice tributo “6975”), ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
Il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” del Modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito.
Il credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 1, comma 1087, della Legge 178/2020, compete anche per le spese sostenute nel 2023 fino a un ammontare complessivo pari a:
Per le spese relative al 2023, le risorse a disposizione per questa misura sono pari a 1,5 milioni di euro.