Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 16 febbraio, il D.L. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni) aveva bloccato la possibilità di cessione dei crediti e di applicare gli sconti in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Gli emendamenti approvati in sede di conversione in legge del D.L. 11 hanno ridisegnato il calendario per le cessioni.
Lo scorso 4 aprile la Camera ha approvato, in via definitiva, ed inviato al Senato il disegno di legge di conversione del D.L. 11/2023. Per l’applicazione delle nuove disposizioni, che vanno a modificare anche termini già scaduti, occorrerà attendere il passaggio formale in Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Riportiamo di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione in legge:
- per gli interventi in corso su unità unifamiliari (villette) o plurifamiliari ma indipendenti che, alla data del 30 settembre 2022, avevano già raggiunto la soglia del 30% dell’avanzamento dei lavori, si potrà beneficiare del Superbonus 110% anche per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023 (precedentemente il termine era fissato al 31 marzo 2023);
- per coloro che, alla data del 31 marzo 2023, non avessero provveduto ad effettuare la comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2022, si potrà sanare la tardiva comunicazione tramite l’istituto della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro. La comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2023;
- per le spese relative al Superbonus sostenute fino al 31 dicembre 2022, i contribuenti avranno facoltà di ripartire la detrazione in 10 anni, ampliando in questo modo la platea dei soggetti che potranno pienamente recuperare il credito senza necessità di cederlo o richiedere lo sconto in fattura;
- la fruizione in 10 anni è ammessa anche per l’utilizzo dei crediti derivanti da comunicazioni di cessione o di sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione ad interventi per Superbonus, per le barriere architettoniche e Sismabonus;
- per i soggetti istituzionali (banche, intermediari finanziari, ecc.), in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta;
- per gli interventi in edilizia libera, per i quali siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, consente cessione o sconto anche in mancanza di un acconto versato entro il 16 febbraio 2023. Analoga disposizione si applica anche per l’acquisto dei box auto pertinenziali;
- esclusi dal blocco delle opzioni di cessione del credito gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (75%), gli interventi effettuati dagli IACP, ONLUS, OdV, APS e per gli immobili nei territori colpiti dal sisma.
Tra le novità presenti nella legge di conversione vi sono le norme di interpretazione autentica su SAL (facoltativo per interventi minori), visto di conformità e SOA (la soglia di 516.000 euro si calcola per singolo appalto).
Inoltre è stata inserita una norma di interpretazione autentica che chiarisce la possibilità di compensare crediti fiscali con debiti contributivi.
Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA