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Con Risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, nel Modello F24, dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi al primo trimestre 2023 acquistati dai cessionari. I crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione orizzontale entro il termine del 31 dicembre 2023.
L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
Tali crediti d’imposta, in particolare, possono essere utilizzati in compensazione, nel Modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
Con Risoluzione n. 8/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel Modello F24 per la compensazione dei suddetti crediti, ossia:
L’utilizzo in compensazione dei sopraindicati crediti d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annui di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (pari a 250.000 euro) e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (pari a 2 milioni di euro).
In alternativa all’utilizzo in compensazione orizzontale, i crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Per la cessione dei crediti relativi ai costi sostenuti per energia, gas e gasolio nel primo trimestre 2023, il termine per l’invio della comunicazione di cessione è fissato al 18 dicembre 2023.
I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2023.
Con il Provvedimento 3 aprile 2023, prot. n. 116285/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni recate dal Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Da ultimo, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti relativi al primo trimestre 2023, con Risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione della delega di pagamento, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), detti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati” o, qualora il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito (ossia il 2023), nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione, si ricorda, sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione inviate dai beneficiari all’Agenzia delle Entrate, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate medesima, tramite la piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022.
In fase di elaborazione dei Modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo effettivamente disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto della delega di pagamento. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.