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Con Provvedimento 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 9,1514% la percentuale effettivamente spettante del credito d’imposta riconosciuto sulle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il credito d’imposta è utilizzabile nella Dichiarazione dei redditi relativa al 2022, in diminuzione delle imposte dovute.
Come noto, l’art. 1, comma 812, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha istituito un credito d’imposta a valere sulle spese sostenute dalle persone fisiche nel corso dell’anno 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, D.L. n. 91/2014. All’agevolazione sono state attribuite risorse per complessivi 3 milioni di euro.
Con D.M. 6 maggio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di accesso al beneficio fiscale.
Successivamente, con Provvedimento 11 ottobre 2022, prot. n. 382045/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per l’accesso al tax credit in esame.
In particolare, ai fini del riconoscimento del credito, era richiesta la trasmissione telematica di un’apposita istanza nel periodo compreso tra il 1° e il 30 marzo 2023.
A seguito del ricevimento delle istanze trasmesse dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, data dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze validamente presentate, pari a 32.781.559 di euro.
Con Provvedimento 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi fissato al 9,1514% la percentuale effettivamente spettante del credito d’imposta fruibile. L’importo ottenuto applicando tale percentuale deve essere troncato all’unità di euro; ad esempio, ipotizzando una spesa agevolabile pari a 4.000 euro, indicata nell’istanza presentata entro lo scorso 30 marzo, il bonus è pari a 366 euro (4.000 x 9,1514%).
Il credito d’imposta è utilizzabile nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolabili (dunque nei Modelli Redditi 2023 PF o 730/2023, relativi all’anno d’imposta 2022), in diminuzione delle imposte dovute.
L’eventuale quota di credito non utilizzata nella dichiarazione può essere fruita nei periodi d’imposta successivi.
In conclusione, si evidenzia che il bonus in esame deve essere indicato a rigo CR31 del Modello Redditi 2023 PF (rigo G15 del Modello 730/2023), evidenziando il codice “13”.