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Con il Decreto Interministeriale 3 marzo 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito modalità e termini con i quali le imprese possono ottenere la rateizzazione, entro un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, degli aumenti in bolletta per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
Come noto, al fine di contrastare gli effetti dell’incremento dei costi energetici, l’art. 3, comma 1, D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Le imprese in qualsiasi forma costituite, iscritte al Registro delle Imprese, con utenze collocate in Italia ad esse intestate, possono dunque richiedere la rateizzazione, entro un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, della differenza tra:
Con il Decreto Interministeriale 3 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha definito le modalità semplificate di accesso alla rateizzazione prevista dal Decreto Aiuti-quater.
Il Decreto Interministeriale 3 marzo 2023 stabilisce, innanzitutto, che i fornitori siano tenuti a rateizzare l’importo eccedente della bolletta, qualora richiesto dalle imprese, e a riportare in evidenza nelle stesse la possibilità delle imprese di richiedere la rateizzazione dell’importo eccedente, nonché i tempi e le modalità con i quali la rateizzazione può essere richiesta.
Inoltre, in caso di cambio del fornitore tra il 2021 ed il periodo per il quale si richiede la rateizzazione, il fornitore attuale è tenuto a verificare l’importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento, acquisendo i relativi dati dai soggetti ai quali è subentrato.
Al fine di ottenere la rateizzazione, le imprese, entro 15 giorni dall'emissione della bolletta, devono presentare istanza all'attuale fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o con altre modalità tracciabili individuate dal fornitore. Per le bollette scadute alla data di emanazione del decreto interministeriale, il termine di 15 giorni per presentare l'istanza decorre dall’11 aprile 2023 (data di pubblicazione del decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale).
Oltre alla copia delle bollette del periodo di riferimento, all’istanza deve essere allegata:
In relazione alla garanzia, si ricorda che l’art. 3, commi 4 e 5, D.L. n. 176/2022, ha introdotto due garanzie prestate da SACE: una a favore delle imprese di assicurazione che stipulano, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia, e l’altra sui finanziamenti bancari per i fornitori di energia elettrica e gas.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, il fornitore è tenuto a proporre all’impresa richiedente, all’indirizzo PEC indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante:
Il piano di rateizzazione, inoltre, deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.
Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, l’impresa richiedente è tenuta a esprimerne l’adesione, previa presentazione del contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE e dell’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto dal piano di rateizzazione, l’impresa aderente al piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è quindi tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi 10 giorni.
In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore può legittimamente procedere all’escussione della garanzia assicurativa.
In conclusione, si evidenza che l’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei tax credit energia e gas di cui all’art. 1, D.L. n. 176/2022 e all’art. 1, D.L. n. 144/2022: Nell’istanza di rateizzazione l’imprese richiedente deve quindi rilasciare anche un’apposita dichiarazione di non fruire dei suddetti crediti d’imposta per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione.