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Così come previsto dal D.M. 17 giugno 2014, entro 20 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è necessario versare l’imposta di bollo sui Libri sociali. Vediamo quali sono le scadenze da rispettare e le eventuali sanzioni in caso di mancato versamento dell’imposta.
La norma richiede che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2022 scada il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sui Libri sociali (Libro Giornale e Libro degli inventari) tenuti con modalità informatiche. Per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, pertanto, tale termine scade il 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo).
La scadenza del 2 maggio non interessa, invece, coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo.
L’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi indicati dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con modalità esclusivamente telematica, tramite Modello F24, utilizzando il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su Libri, Registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”. Il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
In tema di pagamento dell’imposta di bollo dovuta sui registri tenuti con modalità informatiche, con Risoluzione n. 161/E/2004 l’Agenzia delle Entrate ha precisato il concetto di “registrazione”, affermando che: “per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio”.
In altre parole, il concetto di “accadimento contabile”:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, D.M. 17 gennaio 2014 e dall’art. 16, Tariffa, allegata al D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo è pari a:
Il termine del 2 maggio è perentorio e, pertanto, qualora il soggetto obbligato non versi l’imposta di bollo entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è soggetto al pagamento di una sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta, con possibilità, in caso di violazione, di avvalersi dell’Istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta (in funzione della tempistica della regolarizzazione) e degli interessi.
La sanzione va versata sempre utilizzando il Modello F24, prestando attenzione a quanto segue: