Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
A fronte di donazione di partecipazioni sociali a favore dei discendenti o del coniuge, per usufruire dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione, i donatari devono proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo di almeno cinque anni. Ad esprimersi sulla questione è tornata la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 6082 del 28 febbraio 2023.
L’esenzione dall’imposta di successione e donazione in caso di trasferimento mediante patti di famiglia, di aziende o rami di azienda ovvero di partecipazioni sociali a favore dei discendenti o del coniuge del donante/disponente, è disciplinata dall’art. 3, c. 4-ter, del TUS.
Il Legislatore ha, quindi, previsto che il trasferimento goda di una complessiva “neutralità fiscale”; pertanto il trasferimento è esente non solo dall’imposta di donazione ma anche dalle imposte ipotecaria e catastale in base all’espresso rinvio alla disposizione agevolativa (D.Lgs. n. 346/1990, art. 3, comma 4-ter) fatto rispettivamente dagli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347/1990 (Testo unico imposte ipocatastali) quando siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.
La norma prevede che “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia […] a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni[1] […], il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, […]”.
Alla luce del tenore letterale della norma, in ordine al trasferimento di quote sociali o di azioni, per beneficiare dell’esenzione devono essere integrati i seguenti requisiti:
Molteplici sono stati gli interventi di prassi che hanno delimitato l’ambito applicativo della disposizione in esame, sia con riferimento alla nozione di attività di impresa rilevante che con riferimento a quella di controllo.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, stando alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale del 23 giugno 2020, n. 120, l’esenzione può applicarsi esclusivamente quando sia trasferita “l’azienda di famiglia”, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva e meritevole di essere tutelata nella fase del passaggio generazionale.
Dello stesso avviso è anche la Suprema Corte di Cassazione, che si è trovata ad esaminare il seguente caso: l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l’applicazione dell’esenzione in quanto la società risultava di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa, caratterizzata da una gestione statica, il cui patrimonio immobiliare era stato conferito in nuda proprietà dagli originari soci, contestando dunque che “il presupposto applicativo principale dell’agevolazione in questione è che [...] oggetto della donazione [...] sia un’azienda ovvero una partecipazione in una società avente ad oggetto un’effettiva ed operativa attività economico-aziendale”.
I Giudici di legittimità, con Sentenza n. 6082/2023, hanno affermato che l’esenzione dall’imposta di donazione e successione, seppur volta ad agevolare i passaggi generazionali, non deve essere intesa quale misura agevolativa per i familiari dell’imprenditore, ma è volta al mantenimento dell’integrità dell’impresa.
Sul punto si legge, nella sentenza, che: “l’agevolazione va applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all’avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società che svolge effettivamente un’attività d’impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un’azienda, e l’agevolazione apprezzabile in una prospettiva di salvaguardia dei livelli occupazionali”.
Pertanto, stando a quanto riportato dai Giudici, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990 si applica a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una società che svolge un’effettiva attività d’impresa.
Facendo una ricostruzione di quanto affermato dai Giudici di legittimità, si giunge alla conclusione che, ai fini dell’esenzione dell’imposta, se non venisse integrato il requisito dell’“esercizio di impresa” da parte della società trasferita, verrebbero agevolate le partecipazioni in società senza impresa, ovvero dove siano stati veicolati beni non costituenti azienda (denaro, fabbricati, terreni, valori mobiliari) con il rischio di uno svuotamento del tributo successorio, rivolto a far sopravvivere l’impresa.
Pertanto, in assenza di un esercizio di impresa da parte dei riceventi, così come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 20 ottobre 2022, occorre valutare attentamente l’utilizzo dell’istituto del trust, ritenuto lo strumento più idoneo nella pianificazione dei patrimoni familiari.
[1] Di società per azioni e in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative e di società di mutua assicurazione, nonché di società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.
|
Vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare?
Acquista il nostro libro "La successione mortis causa dell'imprenditore agricolo"
|