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Con Delibera 14 dicembre 2022, il Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI) ha stabilito che le dimensioni dello spessore possono costituire un valido parametro tecnico per determinare se un vaso da fiori può costituire un imballaggio, soggetto al contributo ambientale.
Secondo il CONAI, in particolare, devono essere considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori o piante aventi uno spessore inferiore a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e dalle altre caratteristiche strutturali.
Il Consorzio Nazionale degli Imballaggi ha poi precisato che i vasi sono soggetti al contributo ambientale qualora adibiti al contenimento di fiori e/o piante per il consumatore o per l’utente finale, restando invece esclusi dall’applicazione del contributo quando impiegati esclusivamente nel circuito “B2B” (ossia, nell’ambito di compravendite tra imprese).
Alle indicazioni del CONAI hanno fatto seguito le proteste avanzate dalle aziende del settore florovivaistico, secondo le quali i vasi costituiscono mezzi di produzione e, pertanto, devono essere esentati dal Contributo Ambientale CONAI (CAC), così come peraltro già previsto dalle legislazioni ambientali degli altri Paesi.
Le associazioni di rappresentanza del settore, in particolare, hanno evidenziato che i vasi in plastica per fiori e piante non possono essere considerati imballaggi, poiché non sono esclusivamente utilizzati per il trasporto e la commercializzazione dei prodotti, ma rappresentano invece elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante, sia in fase di produzione che in quelle successive, costituendo dunque veri e propri mezzi di produzione esenti dal contributo.
Peraltro, proprio il D.Lgs. n. 152/2006, c.d. Codice dell’Ambiente, stabilisce, in linea con la normativa europea, che i vasi da fiore possono essere considerati imballaggi solo quando utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto delle piante, senza essere dunque destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
Le sollecitazioni delle aziende florovivaistiche sono state ora rappresentate al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con l’Interrogazione parlamentare n. 3-00300, avanzata dal Senatore Meinhard Durnwalder.
Dopo aver evidenziato che la materia è di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Dicastero dell’Agricoltura ha ricordato che la tesi sostenuta dal CONAI è supportata dalla Sentenza n. 8638/2022, con la quale il Tribunale di Roma ha precisato che i vasi sono da considerarsi imballaggi in funzione del possesso di determinati requisiti anche strutturali, tra i quali il diametro e/o lo spessore[1]. In particolare, la funzione del bene come imballaggio va accertata ex ante, al momento della sua produzione e sulla base di un giudizio prognostico, e non con un giudizio ex post.
In ogni caso, al fine di scongiurare tale ulteriore aggravio economico che rischia di penalizzare un settore già fortemente colpito dall’aumento dei costi energetici, il Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste si è impegnato ad avviare un’interlocuzione con il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, al fine di individuare efficienti modalità di gestione dei vasi da fiore che, oltre a garantire la corretta riconducibilità della responsabilità ambientale dei rifiuti prodotti, consentano alle imprese florovivaistiche nazionali di poter efficacemente competere nei mercati esteri.
Il sottosegretario al Dicastero dell’Agricoltura ha infine annunciato che è in corso di elaborazione un disegno di legge volto a istituire un Testo Unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della relativa filiera.
[1] I Giudici hanno precisato che, ad esempio, nel caso dei vasi da fiori, gli stessi sono da considerare imballaggi se destinati ad essere usati solo per la vendita e il trasporto di piante ovvero da non considerare imballaggi se destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata della vita. “Saranno allora da considerare imballaggi quei vasi estremamente semplici nella struttura e nella forma nonché costruiti con materiali molto poveri, quali quelli che di solito contengono la terra in cui la pianta è ospitata e si trovano nei negozi o nei vivai (cioè quei vasi tipicamente destinati e, quindi, concepiti ab origine per assolvere ad una mera funzione temporanea di contenimento), mentre non dovranno considerarsi imballaggi quei vasi più curati dal punto di vista estetico e/o composti di materiali più pregiati che sono ideati proprio per contenere stabilmente la pianta presso i luoghi di pertinenza del fruitore finale”.