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Con Risposta a Interpello n. 297 del 18 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che, attraverso lo sconto in fattura, ha acquisito dei crediti d’imposta relativi al Superbonus (codici tributo “7711” e “6921”) e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (codice tributo “6926”).
Tali crediti d’imposta avrebbero dovuto essere utilizzati per il pagamento del debito IVA relativo alla liquidazione del mese di agosto 2022 ma, a causa di un malfunzionamento del programma di elaborazione e di invio del Modello F24, la delega di pagamento, a saldo zero, non è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2022, ossia entro il termine previsto per l’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta.
In data 16 gennaio 2023, il contribuente ha inteso regolarizzare l’omessa presentazione telematica del Modello F24 a zero, inviando la delega e provvedendo al pagamento della sanzione ridotta (si ricorda che l’omessa presentazione nei termini del Modello F24 a saldo zero è punibile con la sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro in caso di ritardo non superiore a 5 giorni, ravvedibile nei termini e alle condizioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).
Nel Modello F24, in particolare, il contribuente ha compensato il debito IVA con le quote dell’anno 2022 dei crediti d’imposta dallo stesso acquisiti e presenti nel suo Cassetto fiscale.
Il modello è stato tuttavia automaticamente scartato dalla piattaforma Entratel, poiché il termine di utilizzo dei crediti d’imposta, fissato al 31 dicembre 2022, era oramai scaduto. Di conseguenza, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento IVA non si è perfezionato.
Il contribuente si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate proponendo di regolarizzare l’omesso versamento IVA con la presentazione, alla competente Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, della copia del Modello F24 recante la compensazione scartata dalla piattaforma dell’Amministrazione Finanziaria.
Secondo il contribuente, infatti, un modello di versamento F24 da presentare entro il 31 dicembre 2022 ed omesso entro tale data, contenente una compensazione tra un debito d’imposta relativo al 2022 ed un credito d'imposta sempre relativo al 2022, può essere legittimamente presentato dopo il 31 dicembre 2022, con il mero pagamento di una sanzione ridotta che regolarizzi l'omessa presentazione del Modello F24 a saldo zero.
Con la Risposta a Interpello n. 297/2023, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto confermato la possibilità di regolarizzare la tardiva presentazione del Modello F24 a saldo zero con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1197.
Nel caso concreto, tuttavia, lo scarto del Modello F24 a saldo zero è stato determinato dal decorso dei termini per l’utilizzo dei crediti utilizzati in compensazione. I crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, acquisiti da cessione del credito o da sconto in fattura, sono infatti utilizzati in compensazione orizzontale solo con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, e la quota del credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o chiesta a rimborso.
Il tardivo utilizzo in compensazione di crediti d’imposta per i quali è previsto un termine di legge, oltre a essere espressamente vietato, comporta anche l’applicazione delle sanzioni da omesso versamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, in relazione alle imposte che avrebbero dovuto essere pagate mediante la compensazione scartata dai sistemi automatici dell’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, teniamo ad evidenziare che anche i crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto di energia elettrica e gas possono essere utilizzati in compensazione nel Modello F24 entro termini specificatamente previsti.