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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, lo scorso 21 aprile il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la concessione di una proroga di ulteriori due mesi per la presentazione delle istanze di adesione alla c.d. Rottamazione-quater, prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.
Il termine originario del 30 aprile per la presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate - Riscossione sarà dunque posticipato al 30 giugno 2023.
Slitta, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, anche il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione dovrà trasmettere la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ai soggetti che avranno presentato le domande entro il nuovo termine.
Nel comunicato è infine precisato che con una prossima disposizione verrà ridefinito il termine entro il quale si dovrà procedere al pagamento della prima o dell’unica rata. In particolare, l’attuale termine, fissato al 31 luglio, sarà rinviato al 31 ottobre 2023.
Ricordiamo che la misura consente di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, tramite presentazione di un’apposita istanza.
La definizione agevolata opera anche in relazione ai debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2017, oggetto delle precedenti rottamazioni e del c.d. saldo e stralcio. La Rottamazione-quater, infine, può riguardare anche i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dalle Casse previdenziali professionali che abbiano adottato l’apposita delibera entro lo scorso 31 gennaio 2023.
