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L’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, verifichi e quantifichi l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per ciascun trimestre di riferimento, procedendo altresì ad integrare le fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Inoltre, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha emesso la fattura l’ammontare dell’imposta, della sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi dovuti.
Con Provvedimento 4 febbraio 2021, Prot. n. 34958/2021, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito le procedure telematiche per l’integrazione delle fatture elettroniche e le tempistiche a disposizione dei contribuenti, o dei loro intermediari delegati, per la consultazione e la variazione dei dati dalla stessa proposti.
È previsto, in particolare, che entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, siano predisposti:
Tali elenchi sono messi a disposizione del soggetto emittente la fattura, o del suo intermediario delegato, nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10 settembre per le fatture del secondo trimestre), i contribuenti possono quindi confermare o modificare i dati indicati nell’Elenco B (in mancanza di variazioni, le integrazioni e le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate).
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 20 settembre per le fatture emesse nel secondo trimestre), l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture transitate dal Sistema di Interscambio nel trimestre.
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Emissione e-fatture |
Pubblicazione elenchi |
Termine variazione dati |
Comunicazione importo dovuto |
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1° trimestre |
Entro il 15 aprile |
Entro il 30 aprile |
Entro il 15 maggio |
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2° trimestre |
Entro il 15 luglio |
Entro il 10 settembre |
Entro il 20 settembre |
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3° trimestre |
Entro il 15 ottobre |
Entro il 31 ottobre |
Entro il 15 novembre |
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4° trimestre |
Entro il 15 gennaio anno successivo |
Entro il 31 gennaio anno successivo |
Entro il 15 febbraio anno successivo |
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere quindi effettuato:
Tuttavia, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre risulti pari o inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (ossia, al 30 settembre).
Inoltre, qualora l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno risulti complessivamente pari o inferiore a 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo può essere posticipato al termine previsto per il versamento dell’imposta di bollo relativa al terzo trimestre.
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Emissione e-fatture |
Imposta di bollo |
Termini di versamento |
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1° trimestre |
> 5.000 euro |
31 maggio |
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≤ 5.000 euro |
30 settembre * |
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2° trimestre |
> 5.000 euro |
30 settembre |
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1° e 2° trimestre |
≤ 5.000 euro |
30 novembre |
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3° trimestre |
Qualsiasi importo |
30 novembre |
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4° trimestre |
Qualsiasi importo |
28 febbraio anno successivo |
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* Il termine deve essere osservato qualora l’imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre risulti complessivamente superiore a 5.000 euro. |
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Il versamento può essere effettuato a mezzo Modello F24 o, in alternativa, mediante l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito diretto sul conto corrente del contribuente.
Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nella Sezione Erario della delega di pagamento.
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Trimestre di riferimento |
Codice tributo |
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1° trimestre |
2521 |
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2° trimestre |
2522 |
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3° trimestre |
2523 |
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4° trimestre |
2524 |
Qualora il versamento riguardi più trimestri poiché l’importo dovuto per uno o più trimestri è risultato non superiore alla soglia di 5.000 euro, il versamento deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.
In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate invia un’apposita comunicazione al contribuente, con indicazione dell’ammontare:
Il versamento delle somme richieste deve essere quindi effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (una volta decorso tale periodo, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate).