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Il Giudice amministrativo della Toscana ha provveduto ad annullare una previsione del Regolamento IMU di un Comune il quale prevedeva - al fine di applicare l’esenzione IMU ai fabbricati rurali strumentali - che il possessore/conduttore fosse un soggetto “agricolo”.
Il TAR ha ribadito che il Comune non può intervenire e regolare la base imponibile del tributo, introducendo ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti ex lege, dovendosi invece limitare ad intervenire sull’aliquota IMU.
La Sentenza del TAR Toscana n. 315/2023, pubblicata in data 28 marzo 2023, riguarda la disposizione (Art. 16) del Regolamento comunale del Comune di Cavriglia (AR), che regolava la definizione di “fabbricati strumentali all’attività agricola”.
In base al predetto Regolamento, ai fini dell’esenzione dall’imposta, sono considerati “immobili rurali strumentali” i fabbricati classificati in categoria D/10 o con annotazione di ruralità “utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di imprenditore agricolo professionale previsti dall’art. 1 del D.Lgs. 99/2004”.
Il contribuente, il quale svolgeva attività agricola ma non era in possesso dei requisiti di IAP, insieme ad alcune associazioni rappresentative degli interessi dei soggetti esercenti attività agricola operanti sul territorio, ha impugnato la predetta disposizione.
Il Giudice amministrativo ha correttamente citato l’art. 52[1] comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 quale fonte del potere dei Comuni nell’ambito IMU. La predetta disposizione prevede che le Province ed i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.
La sentenza del TAR ha affermato, anche sulla base della giurisprudenza della Corte dei Conti, che la facoltà dei Comuni è delimitata solo alla determinazione dell’aliquota applicabile ai “fabbricati rurali ad uso strumentale”, non potendo essere estesa alla modifica della definizione degli stessi e quindi della base imponibile del tributo.
Invero, la definizione di “fabbricati rurali ad uso strumentale” è contenuta nell’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993[2] e contiene solamente parametri di carattere obiettivo e non parametri a base soggettiva, come quelli introdotti dal Comune nel proprio Regolamento.
Il comportamento del Comune ha pertanto rappresentato una violazione del richiamato art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, avendo modificato la base imponibile stessa del tributo, prerogativa invece concessa solo al Legislatore statale.
L’argomento delle agevolazioni IMU applicabili agli imprenditori agricoli verrà ulteriormente approfondito durante il webinar che si terra in data 4 maggio 2023 - L’IMU e la TARI nelle attività agricole. Agevolazioni, adempimenti e criticità da non sottovalutare.
[1] Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni.
[2] “Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell’attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;l) all'esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.”