Come noto, l’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, disciplina il regime speciale IVA applicabile al settore agricolo. Tale regime, in particolare, costituisce il regime naturale degli imprenditori che esercitano una delle attività agricole ricomprese nell’art. 2135, Codice Civile, in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Sussiste, tuttavia, la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta secondo le modalità ordinarie.
Nell’ambito di tale regime speciale è prevista la detrazione forfettaria dell’IVA in misura pari all’importo derivante dall’applicazione, alla base imponibile delle operazioni, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, dall’apposito Decreto Ministeriale.
In relazione all’attività agrituristica, l’art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991, prevede una percentuale di detrazione pari al 50% dell’imposta sulle operazioni attive, analogamente a quanto disposto dall’art. 34-bis, D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni connesse alle attività agricole. Anche in questo caso, tuttavia, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta secondo le modalità ordinarie.
Così come indicato dall’Ordinanza n. 12729/2018 della Corte di Cassazione, i contribuenti possono adottare il regime speciale per l’attività agricola e il regime ordinario per l’attività agrituristica (tale possibilità è ammessa anche in presenza di un’unica Partita IVA).
Le imprese agricole che svolgono anche l’attività agrituristica possono dunque adottare diversi regimi IVA, in relazione alle diverse attività esercitate.
In tali ipotesi, tuttavia, ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 633/1972, è richiesta la separazione delle attività, con il conseguente obbligo di fatturare i passaggi di beni dall’attività agricola a quella agrituristica (tale obbligo ricorre sia quando entrambe le attività rientrano nel regime speciale IVA, sia quando lo stesso è applicato soltanto a una di esse).
In tale peculiare contesto si pone poi il problema della detraibilità dell’IVA assolta sui costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi, qualora imputati all’attività che opera in regime di detrazione forfettaria.
Tale problematica è stata affrontata a più riprese dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nell’ambito della Risoluzione n. 65/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una impresa agricola che svolge l’attività accessoria di agriturismo su fondi ed immobili di proprietà, e che intende costruire una piscina per rendere più allettante la propria offerta turistica.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, le spese sostenute per la costruzione della piscina danno diritto alla detrazione dell’IVA e possono essere dedotte dal reddito d’impresa, a condizione che tale struttura sia strumentale all’attività agrituristica, e che per questa attività sia stata esercitata l’opzione per il regime ordinario IVA.
Nell’Ordinanza n. 5954/2019, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un soggetto passivo che ha adottato il regime ordinario per l’attività agricola e il regime forfettario per l’attività di agriturismo, effettuando lavori di ristrutturazione su un immobile ad uso promiscuo.
In tale peculiare fattispecie, gli acquisti riferibili all’attività agrituristica restano assoggettati al regime IVA proprio dell’agriturismo (detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni attive imponibili), non potendo essere, per mancanza di inerenza, attratti dal regime IVA ordinario adottato per l’attività agricola.
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