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Con un apposito comunicato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che dal prossimo 8 maggio sarà possibile procedere alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2022. L’accesso alla procedura avviene tramite l’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di recuperare risorse da destinare a interventi in materia di turismo, compreso il sostegno alle attività ricettive, l’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, ha previsto che i Comuni capoluogo di Provincia, le unioni dei Comuni ed i comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche e delle città d’arte possano istituire un’imposta di soggiorno a carico dei soggetti che alloggiano presso le strutture ricettive situate nei loro territori.
La responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno grava in capo al gestore della struttura ricettiva, il quale ha il diritto di rivalsa sugli ospiti (soggetti passivi del tributo). Al gestore compete l’obbligo della presentazione della dichiarazione e degli eventuali ulteriori adempimenti stabiliti dai regolamenti comunali in materia di imposta di soggiorno.
Successivamente, il D.L. n. 50/2017, con il quale sono stati disciplinati gli affitti brevi, con l’inserimento del comma 5-ter all’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, ha disposto che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sia responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e con l’obbligo di presentare la dichiarazione oltre che di adempiere agli ulteriori obblighi previsti dal regolamento comunale su tale tributo.
Pertanto, a seconda dei casi, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno:
Per tutti i suddetti soggetti, è espressamente previsto che la dichiarazione debba essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore fallimentare, dal rappresentante, dall’erede, ecc.
Il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione può richiedere l’assistenza di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, oppure di un soggetto delegato al servizio del Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oppure al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (il portale Fatture e Corrispettivi).
Si ricorda che l’obbligo della dichiarazione ministeriale compilata ed inviata cumulativamente per via telematica è stato introdotto dal 2022. Con la Risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che i gestori delle strutture ricettive che avevano già presentato ai Comuni, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la dichiarazione/comunicazione relativa all’imposta di soggiorno, seguendo le indicazioni dello stesso Comune, non avrebbero dovuto ripresentare la dichiarazione ministeriale per tali annualità.
Al di fuori di tale ipotesi e per le annualità successive agli anni 2020 e 2021, la dichiarazione deve essere predisposta esclusivamente sul modello approvato con decreto ministeriale, che rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento a seguito delle modifiche introdotte all’art. 4, D.L. n. 23/2011.
La dichiarazione per l’anno 2022 può essere predisposta ed inviata tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale, accedendo all’area riservata del soggetto obbligato.
Dopo essersi autenticati, accedendo all’area riservata, occorrerà selezionare il menu “Servizi”, scegliendo tra le varie opzioni il menu “Dichiarazioni”. A questo punto verrà proposto, tra gli altri, il servizio “Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”. In alternativa è possibile ricercare il servizio attraverso l’apposito form di ricerca impostando, ad esempio, la ricerca con le seguenti parole chiave: “imposta di soggiorno”.
Resterà comunque valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline.
Eventuali variazioni alle indicazioni fornite saranno rese note dalla stessa Agenzia delle Entrate.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 (30% dell’importo dovuto). Tuttavia, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.