Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con Risposta ad Interpello n. 301 del 21 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi sugli aspetti fiscali dei servizi sostitutivi di mensa aziendale.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda, in particolare, la possibilità di offrire ai lavoratori dipendenti della società istante un servizio di mensa diffusa (erogazione di pasti ai dipendenti presso diversi esercizi pubblici convenzionati), fruibile esclusivamente mediante card elettroniche dotate di badge o tramite apposite applicazioni.
Tali card elettroniche e app operano con i seguenti vincoli specifici:
Il pagamento del servizio di mensa sostitutiva non avviene nel momento di utilizzo del badge elettronico o dell'applicazione personale, ma solo a seguito del ricevimento della relativa fattura.
In relazione al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che le card elettroniche e le applicazioni richiamate nell’istanza di interpello non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto a una c.d. mensa aziendale diffusa (il lavoratore dipendente può infatti fruire del servizio mensa presso i diversi esercizi pubblici che hanno sottoscritto l’apposita convenzione).
Inoltre, richiamando le indicazioni a suo tempo rese nella Risposta ad Interpello n. 430/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che al servizio di mensa aziendale diffusa de quo è applicabile l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 37), Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
L’imposta addebitata dall’esercizio convenzionato risulta detraibile in capo alla società, datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. f), D.P.R. 633/1972, al pari dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (c.d. ticket restaurant).
In relazione alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte degli esercizi pubblici, l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile il ricorso alla fatturazione differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 (emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni).
In mancanza del pagamento immediato, il pubblico esercizio è tenuto memorizzare l'operazione e ad emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo è poi necessario generare un nuovo documento commerciale, richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente.
L'ammontare dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese, memorizzato e documentato con il documento commerciale recante la dicitura “non riscosso”, deve essere tenuto distinto dall'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, giacché lo stesso concorre alle liquidazioni periodiche IVA attraverso le corrispondenti fatture differite.
Infine, con riguardo alla deducibilità dei costi sostenuti dalla società istante per il servizio di mensa aziendale diffuso, assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che trattandosi di un onere per l'acquisizione di un servizio complesso, non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande, non subisce le limitazioni alla deducibilità di cui all'art. 109, comma 5, TUIR (i costi sostenuti dalla società sono quindi interamente deducibili dal reddito d’impresa).
Le spese in esame risultano poi interamente deducibili ai fini IRAP, sulla base del principio della c.d. presa diretta della base imponibile dal bilancio.
Da ultimo, relativamente al trattamento IRPEF in capo al dipendente, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l'importo del pasto non concorre alla formazione del reddito in capo al lavoratore dipendente.