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Con la Risposta a Interpello n. 284 del 5 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che alle somme erogate dalle società cooperative a titolo di ristorno, è applicabile la tassazione agevolata di cui all’art. 1, commi da 182 a 190, Legge n. 208/2015, a prescindere dal raggiungimento o meno degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è, tuttavia, richiesto che la distribuzione dei ristorni ai soci lavoratori risulti dal modello dichiarativo allegato al D.M. 25 marzo 2016, mediante la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa.
Come noto, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, l'art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, fissata nella misura del 10%, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal D.M. 25 marzo 2016.
La tassazione agevolata è applicabile anche alle somme corrisposte ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
Con Circolare n. 28/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono beneficiare della tassazione agevolata in esame anche i ristorni erogati ai soci lavoratori di cooperative di cui all'art. 1, Legge n. 142/2001.
L’art. 1, comma 63, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di bilancio 2023, ha ridotto dal 10% al 5% la misura dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, pur limitatamente ai premi e alle somme erogati nell’annualità 2023. Pertanto, salvo eventuali proroghe, per i premi e le somme erogati nel corso del 2024 l’imposta sostitutiva tornerà alla misura ordinaria del 10%.
L’imposta sostitutiva trova applicazione nel limite massimo di 3.000 euro lordi, mentre l’importo massimo agevolabile ammonta a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, per le somme erogate in esecuzione di contratti collettivi stipulati anteriormente al 24 aprile 2017.
Nell’ambito della Risposta a Interpello n. 284/2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità della tassazione agevolata ai premi di risultato concessi ai soci lavoratori sotto forma di ristorno.
L’Amministrazione Finanziaria ha innanzitutto ricordato che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa devono intendersi gli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102, Codice Civile.
In base a tale disposizione, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro, pertanto, tale partecipazione agli utili identifica una peculiare modalità di erogazione della retribuzione, per effetto della quale il lavoratore può essere retribuito, in tutto o in parte, anche mediante la partecipazione agli utili.
La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa alla tassazione agevolata, a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (questi ultimi elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato).
Ai fini della detassazione, l’erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa deve tuttavia risultare dalla compilazione dell’apposita sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato al D.M. 25 marzo 2016.
In relazione al caso concreto rappresentato nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all’art. 1, Legge n. 142/2001, possono essere ammessi al beneficio in esame nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2016 e dal relativo decreto attuativo (ossia, il D.M. 25 marzo 2016).
La peculiarità dell’istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto collettivo di secondo livello, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità recate dall’art. 5, D.M. 25 marzo 2016.
Ai fini della detassazione, inoltre, la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al D.M. 25 marzo 2016, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa che, in questo caso, può essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.
Di conseguenza, qualora i ristorni de quo siano conformi alle previsioni di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2016, e la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al D.M. 25 marzo 2016, è possibile applicare la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.