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Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i contribuenti non sono tenuti a dichiarare le variazioni del valore di mercato dei terreni edificabili già oggetto di Dichiarazione IMU, ove non siano intervenute variazioni dell’immobile in grado di determinare un’imposta municipale diversa.
Con l’Ordinanza n. 11443/2023, depositata il 2 maggio 2023, i Giudici di legittimità hanno ribadito tale principio, precisando vieppiù che in capo ai contribuenti non sussiste l’obbligo di verificare ogni anno le oscillazioni di valore del bene.
La vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguarda un contribuente raggiunto da un atto di accertamento in materia di ICI, con il quale il Comune competente ha rettificato il valore delle aree edificabili dichiarate dal contribuente.
Con tale atto di accertamento, il Comune, giustificando la propria pretesa impositiva con indicazioni assai generiche, ha contestato al contribuente anche l’omessa presentazione della denuncia di variazione ai fini ICI, soggetta alla sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Il maggior valore di mercato attribuito dall’ente impositore all’area edificabile, infatti, avrebbe dovuto essere dichiarato dal contribuente con la Dichiarazione ICI.
Di conseguenza, oltre all’omesso versamento della maggiore imposta accertata, al contribuente è stata contestata la mancata presentazione della Dichiarazione ICI.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha ribadito che tale obbligo dichiarativo sussiste in capo ai contribuenti solo se la modifica dei dati e degli elementi indicati nella dichiarazione originaria è determinato da precisi elementi fattuali e/o da variazioni urbanistiche.
Il contribuente, infatti, non può essere chiamato a verificare ogni anno le oscillazioni di valore delle aree fabbricabili possedute, già oggetto di apposita Dichiarazione ICI.
Peraltro, il modello dichiarativo non prevede l’indicazione del valore di mercato delle aree fabbricabili, giacché il Comune competente dispone già degli atti di vendita dei terreni edificabili dai quali può agevolmente ricavare il corretto imponibile.
Accertato il maggior valore di mercato dell’area, la contestazione del Comune deve quindi limitarsi alla violazione dell’obbligo di versamento dell’imposta (sanzione del 30%), senza ricomprendere la violazione dell’obbligo dichiarativo.
Di conseguenza, il termine di decadenza quinquennale per la notifica dell’atto di accertamento decorre dall’anno del versamento del tributo, e non da quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (con la conseguente riduzione di un anno della scadenza di legge).
Da ultimo la Suprema Corte ha ricordato che i valori venali indicati nelle delibere comunali hanno una portata meramente orientativa, potendo essere disattesi dal giudice in presenza di adeguata prova contraria fornita dal contribuente o emergente dagli atti processuali.