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Con le recentissime Risposte ad Interpello n. 312/2023 e 313/2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni di succhi a base di purea di frutta, negando l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%. Tali prodotti devono essere quindi assoggettati all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Al fine di individuare i beni che possono beneficiare delle aliquote IVA ridotte accordate dalla Tabella A, D.P.R. n. 633/1972, occorre far riferimento alle voci indicate dalla Nomenclatura combinata, previo accertamento tecnico da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Con due distinte risposte ad interpello, pubblicate l’8 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di preparati a base di purea di frutta. Infatti, entrambi i prodotti oggetto delle istanze di interpello non possono essere ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al n. 74) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Nell’ambito della Risposta n. 312/2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni di un succo ottenuto dalla miscela, non fermentata, di purea di frutta e di succhi di frutta e di ortaggi, senza aggiunta di acqua al di fuori di quella strettamente necessaria alla ricostituzione dei succhi concentrati.
Il prodotto si presenta sotto forma di un liquido torbido di colore arancio, con odore tipico delle specie vegetali utilizzate e dal gusto dolce. La percentuale di polpa accertata è del 55,3%.
Considerata la consistenza torbida della bevanda, la società istante ritiene che il prodotto non possa essere genericamente ricompreso nella voce doganale prevista per i succhi di frutta (voce doganale “2009”), ma nella voce doganale “2008”, “Frutta altrimenti preparata e conservata, anche con aggiunta di zuccheri”, cui il n. 74) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, accorda l’aliquota IVA del 10%.
Sulla base del parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che il prodotto oggetto dell’istanza di interpello è invece classificabile nella sottovoce doganale “NC 2009 90”, “Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti”, ossia in una categoria merceologica diversa da quella indicata dal n. 74 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, la cessione di tale prodotto non può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, dovendo essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22% (il prodotto, peraltro, non rientra neppure tra i prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ossia tra i beni che consentono la detrazione IVA con il meccanismo delle percentuali di compensazione).
Nella Risposta n. 313/2023, l’Agenzia delle Entrate si è poi espressa sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni di un succo composto da più frutti con vitamine D e C. Per la produzione del prodotto, sono utilizzati solo puree e succhi ricavati dalla spremitura diretta di alcuni frutti, senza impiegare concentrati ricostituiti o subire processi di fermentazione. Successivamente il prodotto è sottoposto a ulteriori lavorazioni e, in particolare, alla separazione delle parti solide dal succo mediante enzimi o centrifuga, filtrazione o pastorizzazione.
Il prodotto si presenta sotto forma di un liquido torbido di colore giallo arancio, dall’odore fruttato e dal gusto dolce. La percentuale di polpa accertata e del 22,4%.
Anche in questo caso, considerata la consistenza ben più densa rispetto ad un comune succo di frutta, la società istante ritiene che la bevanda possa rientrare nella voce doganale prevista per i succhi di frutta (“2009”) e, di conseguenza, essere soggetta all’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 74 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Investita della questione, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che la percentuale di polpa che rende il preparato non limpido e l’aggiunta di vitamine che possono essere considerate semplici additivi (in particolare, della vitamina D non contenuta nella frutta), non sono sufficienti a far perdere al prodotto il suo carattere di succo di frutta e, quindi, ad escluderlo dalla categoria merceologica “2009”.
Il prodotto deve essere quindi inquadrato nella sottovoce “NC 2009 90, “Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti”, ossia nell'ambito di una categoria merceologica diversa da quella indicata dal n. 74) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, la cessione di tale prodotto non può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, dovendo essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22% (il prodotto, peraltro, non rientra neppure tra i prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ossia tra i beni che consentono la detrazione IVA con il meccanismo delle percentuali di compensazione).