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Lo scorso anno sono state introdotte svariate misure per mitigare l’incremento dei costi dell’energia, dei gas e dei carburanti. I requisiti per l’accesso a tali misure non sempre sono connessi all’effettivo sostenimento di un maggior costo da parte delle imprese. La conferma è pervenuta dall’Amministrazione Finanziaria con la Risposta ad Interpello n. 316 dell'8 maggio 2023.
A partire dal primo trimestre 2022, sono state introdotte delle misure di sostegno per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese per energia e gas naturale. Dapprima sono state sostenute le c.d. imprese energivore e gasivore, successivamente, per i restanti periodi del 2022 e fino al 30 giugno 2023, tali misure, riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, sono state estese anche alle altre imprese.
Per quanto riguarda il gas naturale, il credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale consumato, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-Gas) pubblicati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici), riferito al trimestre precedente, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Tale requisito, valido sia per le imprese a forte consumo di gas (gasivore) sia per ogni altra azienda che acquisti gas naturale per usi non termoelettrici, avendo a riferimento degli indici pubblici relativi all’andamento del prezzo del gas, prescinde dall’effettivo incremento dei costi sostenuto dalle imprese.
Una volta verificato il predetto requisito, l’impresa calcola il credito d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale applicando le percentuali che, a più riprese, il Legislatore ha fissato.
Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, l’impresa istante aveva stipulato un contratto di fornitura del gas a prezzo fisso e, pertanto, non aveva subito alcun effetto derivante dall’aumento del prezzo di mercato del gas. Tuttavia, dato che i requisiti richiesti per l’accesso a tale credito d’imposta si basano su altri criteri, non collegati all’effettivo incremento del costo della componente energetica subito dall’impresa, alla stessa veniva confermata la possibilità di beneficiare della misura agevolativa.
Analogamente, anche alle imprese agricole e della pesca che hanno beneficiato del credito d’imposta istituito per gli incrementi dei costi per gasolio e benzina nel corso del 2022 (esteso fino al 31 marzo 2023) non è richiesto di verificare alcun effettivo incremento del costo della materia prima.
I requisiti di accesso al credito d’imposta per tali imprese si basavano sugli utilizzi a cui erano destinati gasolio e benzina.
Fino al terzo trimestre 2022, il credito d’imposta poteva essere determinato sulla base del costo, documentato da fattura, sostenuto per l’acquisto di gasolio e benzina destinato alla trazione dei mezzi per l’esercizio dell’attività agricola o della pesca (ricordiamo che, limitatamente al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta non spettava alle imprese agricole).
A partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 marzo 2023, il credito d’imposta compete anche in relazione agli utilizzi per il riscaldamento di serre ed allevamenti e per le attività agro-meccaniche di cui al codice ATECO 1.61.
In questo caso, l’andamento dei prezzi dei suddetti carburanti è stato tale che, di fatto, le imprese hanno subito certamente un incremento dei costi; tuttavia, tale parametro era comunque ininfluente ai fini dell’accesso alla misura. Si riporta di seguito il quadro sinottico del credito d’imposta per gasolio e benzina destinato al settore agricolo e della pesca.
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Tipologia di costo |
Attività ammesse |
I° Trim. 2022 (art.18. D.L. n. 21/2022) |
II° Trim. 2022 (art. 3-bis D.L. n. 50/2022) |
III° Trim. 2022 (art. 7 D.L. n. 115/2022) |
IV Trim. 2022 (art. 2 D.L. n. 144/2022) |
I° Trim. 2023 (art. 1, commi 45 -50 L. n. 197/2022) |
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Gasolio e benzina per la trazione |
Pesca |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
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Attività agricola |
20%% |
0% |
20% |
20% |
20% |
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Gasolio e benzina |
Serre, allevamenti |
0% |
0% |
0% |
20% |
20% |
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Attività connesse agro- meccaniche (Ateco 1.61) |
0% |
0% |
0% |
20% |
20% |
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Termine per l’utilizzo del credito |
31/12/2022 |
31/12/2022 |
30/06/2023 |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
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Infine, il credito d’imposta per l’energia, ancorché preveda una distinzione tra imprese energivore e non energivore, come requisito di accesso richiede la verifica dell’incremento del costo medio dell’energia in relazione al trimestre precedente a quello in cui sono stati effettivamente sostenuti i costi rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019. In questo caso, qualora l’impresa abbia un contratto di fornitura che preveda un prezzo fisso o altre condizioni che possano mitigare gli aumenti del costo dell’energia, qualora non si riscontri un effettivo aumento del costo medio della “materia energia” per l’azienda, la stessa non può beneficiare della misura di sostegno.
Quadro di sintesi dell’evoluzione del credito d’imposta per gas ed energia.
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Tipologia di costo |
Beneficiari |
I° Trim. 2022 (art.15. D.L. n. 4/2022) |
II° Trim. 2022 (artt. 4 e 5 D.L. n. 17/2022; artt. 3 e 4 D.L n. 21/2022) |
III° Trim. 2022 (artt. 1 e 6 D.L. n. 115/2022) |
Ottobre/Novembre 2022 (art. 1 D.L. n. 144/2022) |
Dicembre 2022 (art. 1 D.L. n. 176/2022) |
I° Trim. 2023 (art. 1, commi 2 - 5 L. n. 197/2022) |
II° Trim. 2023 art. 4 D.L. n. 34/2023 |
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ENERGIA ELETTRICA |
Imprese energivore |
20% |
20% |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
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Imprese non energivore (*) |
Nulla |
15% |
15% |
30% |
30% |
35% |
10% |
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GAS |
Imprese gasivore |
10% |
25% |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
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Imprese non gasivore |
Nulla |
25% |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
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Termine per l’utilizzo del credito |
31/12/2022 |
31/12/2022 |
30/09/2023 |
30/09/2023 |
30/09/2023 |
31/12/2023 |
31/12/2023 |
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(*) Per i crediti relativi all’energia elettrica, fino al terzo trimestre 2022 è richiesta la disponibilità di un contatore di potenza pari almeno a 16,5 kW; dal mese di ottobre 2022, tale limite è abbassato a 4,5 kW. |
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