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Con effetto dal 22 giugno 2022, l’art. 14, D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali, ha portato da 20 a 30 giorni il termine per la registrazione degli atti.
In particolare, con la modifica dell’art. 13, D.P.R. n. 131/1986, il termine ordinario per la registrazione in termine fisso degli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, è stato portato a 30 giorni.
Tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, rientra anche la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, qualora sia prevista la distribuzione di utili. Tale fattispecie, infatti, rientra nel campo di applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (concernente le assegnazioni di beni ai soci).
Pertanto, qualora la delibera di approvazione del bilancio preveda anche la distribuzione di dividendi in denaro, il verbale di approvazione del bilancio è soggetto a registrazione entro il (nuovo) termine fisso di 30 giorni dalla data dell’atto, con il pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
Il verbale di approvazione del bilancio che non preveda la distribuzione di utili non è, invece, soggetto a registrazione in termine fisso, non essendo incluso tra gli atti societari individuati dall’art. 4, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Tuttavia, qualora il verbale, ancorché approvato dall’assemblea ordinaria, venga comunque redatto per atto pubblico notarile, ricorre l’obbligo di registrazione in termine fisso a norma dell’art. 11, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con corresponsione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
La registrazione del verbale di approvazione del bilancio e di distribuzione degli utili deve essere effettuata prima della sua presentazione al Registro delle Imprese (il cui termine, si ricorda, è fissato sempre entro 30 giorni dalla sua approvazione).
Sempre in tema di adempimenti relativi alla distribuzione degli utili emergenti dal bilancio dell’esercizio 2022, si ricorda che, per i dividendi distribuiti alle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, deve essere applicata la ritenuta a titolo di imposta (26%) di cui all’art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.
Il versamento della ritenuta deve essere effettuato a mezzo Modello F24 (codice tributo “1035”), entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare di distribuzione dei dividendi.
Di conseguenza, le società di capitali che erogano il dividendo, sono tenute al versamento della ritenuta: