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La possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA con la presentazione della dichiarazione di intento è preclusa in relazione alle operazioni soggette al meccanismo del reverse charge.
Con la Risposta ad Interpello n. 40/2023, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità del reverse charge di cui all’art 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, legittimando così l’utilizzo del plafond IVA, per i servizi di installazione di un impianto denominato “camera bianca”. Nell’ambito di tale risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato, ai fini della qualificazione dei servizi relativi ai beni immobili, le indicazioni recate dal Regolamento (UE) n. 282/2011.
Ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici, devono essere assoggettate a IVA con il meccanismo del reverse charge.
Il committente è quindi tenuto a integrare con l’imposta la fattura emessa dal prestatore con la dizione “Inversione contabile”, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta, per poi procedere alla sua annotazione nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti.
Affinché trovi applicazione il meccanismo del reverse charge, le prestazioni di servizi sopra richiamate devono essere relative ad edifici.
Con la recente Risposta ad Interpello n. 40/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della qualificazione di un servizio come relativo a un bene immobile, occorre far riferimento agli artt. 13-ter e 31-bis, Regolamento (UE) n. 282/2011.
In base a tali disposizioni, affinché una prestazione di servizio possa essere qualificata come relativa a un bene immobile, deve sussistere un nesso sufficientemente diretto con gli immobili cui il servizio afferisce.
Inoltre, nella definizione di “beni immobili” rientrano, tra gli altri:
Ai fini della qualificazione di bene immobile, è dunque necessario che un determinato elemento, una volta installato, diventi parte integrante del fabbricato, tanto che, ove rimosso, renderebbe il medesimo inidoneo all'uso per cui è costruito, alterandone le funzionalità.
In relazione al caso oggetto dell’istanza di interpello, ossia al servizio di installazione di una “camera bianca”, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tale impianto si configura come un bene che, ancorché stabilmente installato all’interno di un fabbricato, mantiene una propria individualità, poiché i relativi componenti potrebbero essere smontati e nuovamente installati (con opportuni adattamenti) in un altro stabilimento.
In considerazione delle caratteristiche di tale “camera bianca”, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato l’utilizzo del plafond IVA, ossia del regime di non imponibilità accordato agli esportatori abituali dall’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 (che, si ricorda, risulta essere invece precluso per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge).
In definitiva, siccome il servizio di installazione della “camera bianca” non è qualificabile come un servizio relativo a un bene immobile, lo stesso non rientra nel campo di applicazione del meccanismo del reverse charge e, pertanto, può trovare applicazione il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
Le nuove indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria si pongono in aperto contrasto con quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella precedente Risposta ad Interpello n. 573/2020, ove le operazioni afferenti all’installazione delle “camere bianche” erano state qualificate, ai fini della territorialità IVA, come prestazioni di servizio relativi a beni immobili di cui all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.