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L’art. 22, D.L. n. 124/2019, riconosce un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel Modello F24, pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici ricevuti da privati consumatori.
Il credito d’imposta, in particolare, opera a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore a 400.000 euro (dunque, per beneficiare di tale bonus nel 2023, è necessario che nel periodo d’imposta 2022 si siano registrati ricavi o compensi non superiori alla soglia di 400.000 euro).
Il bonus è fissato in misura pari a 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
Al fine di verificare l’effettiva spettanza del credito, è previsto l’obbligo, in capo ai gestori dei sistemi di pagamento, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle transazioni elettroniche effettuate.
Inoltre, per consentire la determinazione del credito effettivamente spettante, tali operatori sono altresì tenuti a trasmettere agli esercenti, con cadenza mensile, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte (tali informazioni sono comunicate agli esercenti a mezzo PEC o mediante pubblicazione nell’home banking degli stessi).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. L’agevolazione, tuttavia, è applicabile nel rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi; lo stesso, in particolare, è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (ossia, di pagamento delle commissioni dovute sulle transazioni).
Nel modello di pagamento deve essere esposto il codice tributo “6916”. Il Modello F24 deve poi essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il beneficio fiscale deve essere indicato nella Dichiarazione dei Redditi (quadro RU, codice credito “H3”) relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
In conclusione, si evidenzia che la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un tavolo tecnico tra i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate (esercenti e gestori dei sistemi di pagamento elettronici), preordinato a individuare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti con ricavi e compensi dell’anno precedente non superiori a 400.000 euro.