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Con la Risposta ad Interpello n. 326 del 10 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla rilevanza ai fini IVA della cessione, ad un Comune, di aree destinate ad Edilizia Residenziale pubblica a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda un Comune che ha stipulato una convenzione urbanistica con una società, mediante la quale sono stati regolati i contenuti, le modalità attuative e la disciplina del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, di un’area di trasformazione residenziale che insiste su un terreno posto nel territorio comunale.
Tale convenzione prevedeva, tra l’altro, la cessione da parte della società, a favore del Comune, a titolo di compensazione, di un’area formante un lotto destinato all’Edilizia Residenziale Pubblica ad un prezzo convenzionato. La cessione di tali aree costituisce requisito essenziale per il rilascio del Permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Il Comune istante si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per comprendere la rilevanza IVA o meno dell’operazione di cessione delle aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva. Secondo l’Amministrazione comunale, in particolare, tale cessione non deve essere assoggettata ad imposta, poiché nell’ambito del rapporto giuridico venutosi a instaurare a seguito della sottoscrizione della convenzione, non si realizza uno scambio di cessioni/prestazioni tra le parti. La mancanza di tale scambio determina, di per sé, l’insussistenza del presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la soluzione interpretativa avanzata dal Comune istante, evidenziando che la cessione delle aree in esame, essendo effettuata a un prezzo convenzionale ed a titolo di “compensazione aggiuntiva”, rientra nel campo di applicazione dell’imposta.
Al caso di specie, infatti, non può essere applicato il disposto di cui all’art. 51, Legge n. 342/2000, secondo cui: “Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.”
L’operazione de quo non avviene a titolo gratuito, né a scomputo degli oneri di urbanizzazione e, pertanto, essendo effettuata ad uno specifico prezzo convenzionale da parte di un soggetto passivo IVA, rientra nel campo di applicazione del tributo.