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Con Provvedimento 16 maggio 2023, Prot. n. 156803/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri, modalità e termini per l’effettuazione dell’attività di analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle Partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, nonché al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.
In tale attività di controllo sono ricomprese anche le Partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendono a operare con le stesse caratteristiche di ridotta operatività e inadempimento degli obblighi fiscali.
L’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972, ha previsto, a partire dall’annualità 2007, che la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA comporti l’esecuzione di controlli automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.
Tali attività sono finalizzate a verificare la correttezza dei dati forniti dal soggetto richiedente all’atto della richiesta di attribuzione della Partita IVA. In caso di esito negativo, il competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate emana il provvedimento di cessazione della Partita IVA e procede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (l’archivio VIES).
Con Provvedimento 12 giugno 2017, Prot. n. 110418/2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di cessazione della Partita IVA e di esclusione della stessa dall’archivio VIES.
Al fine di rafforzare tale attività di presidio antievasione, l’art. 1, comma 148, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate implementi le proprie analisi con nuove tipologie di controlli connessi al rilascio di nuove Partite IVA.
In particolare, il nuovo comma 15-bis.1 dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, mira a consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio (eventualmente) individuati.
Il contribuente può essere quindi invitato a presentarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate al fine di esibire i documenti contabili obbligatori e qualsiasi altra tipologia di documentazione che possa attestare l’effettivo esercizio di un’attività economica. In caso di inottemperanza all’invito o di esito negativo dei controlli, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate emana il provvedimento di cessazione della Partita IVA, comminando altresì la sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Tuttavia, il successivo (nuovo) comma 15-bis.2 dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, prevede che, in caso di cessazione disposta dall’Ufficio, il contribuente possa chiedere l’attribuzione di una nuova Partita IVA, previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e, comunque, non inferiore a 50.000 euro.
Con il Provvedimento 16 maggio 2023, Prot. n. 156803/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito criteri, modalità e termini per l’effettuazione della nuova attività di analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle Partite IVA di nuova attribuzione.
Nell’attività di controllo sono ricomprese anche le Partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendono ad operare per brevi periodi di attività, o che manifestano un sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.
Il Provvedimento 16 maggio 2023, Prot. n. 156803/2023, prevede che la valutazione del rischio sia prioritariamente orientata sugli elementi di rischio:
Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.
I titolari di Partita IVA che presentano gli elementi di rischio di cui al paragrafo precedente o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria attività di analisi del rischio, sono invitati a comparire di persona presso l’Ufficio territorialmente competente.
Nell’invito sono indicati i profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate.
La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la Partita IVA.
Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento, ad esibire la documentazione contabile e fiscale obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Ufficio.
Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate effettua le seguenti attività:
Gli esiti delle analisi e dei controlli sono resi disponibili alla Guardia di Finanza anche tramite strumenti informatici. In ogni caso, lo svolgimento dei sopraindicati controlli non preclude la facoltà dell’Ufficio di effettuare ogni ulteriore e differente attività, secondo i poteri previsti dalla legge.
Qualora il contribuente non ottemperi all’invito dell’Ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’Agenzia delle Entrate notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della Partita IVA, con decorrenza retroattiva dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria.
La cessazione della Partita IVA comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (l’archivio VIES).
Nei confronti del destinatario del provvedimento di cessazione della Partita IVA è poi applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/1997 (pari a 3.000 euro), senza la possibilità di beneficiare del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
È poi previsto che qualsiasi operatore, mediante il servizio di verifica della Partita IVA disponibile nei sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, possa verificare se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso il provvedimento di cessazione della Partita IVA, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.
In caso di cessazione della Partita IVA, il soggetto destinatario del relativo provvedimento può, successivamente, richiedere l’attribuzione di una nuova Partita IVA, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro (la polizza deve riportare il contenuto minimo indicato dal facsimile allegato al provvedimento in esame).
Qualora siano state commesse violazioni fiscali anteriormente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute, se complessivamente superiori a 50.000 euro.