Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Oltre a confermare la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni, dei titoli, delle quote e dei diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, la Legge di Bilancio 2023 ha esteso tale facoltà anche ai titoli, alle quote e ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, sempre se posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
La rivalutazione del valore di acquisto dei suddetti beni e titoli consente, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, di neutralizzare le possibili plusvalenze che possono scaturire all’atto della loro cessione per effetto di quanto previsto:
Relativamente alla rivalutazione dei terreni e dei titoli negoziati in mercati non regolamentati, in base agli artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001, l’imposta sostitutiva è calcolata sul valore al 1° gennaio 2023 dei terreni, delle aree edificabili o della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta:
Per quanto riguarda, invece, la novità del 2023, ovvero la possibilità di affrancare anche il valore dei titoli negoziati in mercati regolamentati, il valore di riferimento per il calcolo dell’imposta sostitutiva è dato dal valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022 (art. 1, comma 107, Legge n. 197/2022). Pertanto, sulla base della media aritmetica delle quotazioni del mese di dicembre 2022, sarà possibile determinare il valore di tali titoli ed effettuare il calcolo dell’imposta sostitutiva del 16%, previa la valutazione circa l’opportunità di procedere al versamento della stessa.
Le imposte sostitutive relative alle rivalutazioni effettuate ai sensi della Legge n. 197/2022 dovranno essere versate entro il 15 novembre 2023 in un’unica rata, oppure in tre rate annuali di pari importo, la prima entro il prossimo 15 novembre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi nelle misura del 3% annuo.
Con la Risoluzione n. 23/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva, tramite Modello F24, in relazione alla nuova fattispecie di titoli per i quali è ammessa la rivalutazione.
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’utilizzo dei codici tributo “8055” e ”8056” per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con Risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con Risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008; inoltre, è stato definito il nuovo codice tributo:
Come per i precedenti codici tributo, anche il nuovo codice “8057” dovrà essere esposto nel Modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.
Anche per la rivalutazione di quest’ultima tipologia di titoli, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dal contribuente (e non dall’intermediario), ciò anche qualora il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito.
Con l’Interpellanza parlamentare n. 5-00248 del 18 gennaio 2023, è stato chiarito che nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia. Qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 ed abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito (art, 7, D.Lgs. n. 461/1997), lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato, prima della cessione della partecipazione, l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.