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Il Modello IVA 2023, relativo all’annualità 2022, doveva essere presentato, esclusivamente in modalità telematica, entro lo scorso 2 maggio 2023.
I soggetti passivi IVA che non sono riusciti a rispettare tale termine possono presentare, entro il prossimo 31 luglio 2023, la Dichiarazione IVA tardiva, corrispondendo la sanzione ridotta di 25 euro. Una volta decorso tale termine, la dichiarazione si considera comunque omessa, e non può essere più regolarizzata.
Il Modello IVA annuale deve essere presentato, direttamente o tramite intermediari abilitati, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il termine di presentazione della Dichiarazione IVA 2023, relativa al 2022, era fissato al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cadeva di domenica e il 1° maggio era festivo).
Una volta decorso tale termine, è ancora possibile presentare la dichiarazione, evitando così le gravi conseguenze previste in caso di dichiarazione omessa.
In particolare, entro 90 giorni dalla scadenza di legge è possibile presentare la c.d. Dichiarazione tardiva, corrispondendo la sanzione ridotta pari a 25 euro (codice tributo “8911” e, quale periodo di riferimento, l’anno cui si riferisce la violazione, ossia, il 2022).
Decorsi i 90 giorni, la dichiarazione diventa omessa, e non può più essere regolarizzata (la dichiarazione presentata dopo il decorso dei 90 giorni costituisce, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati).
Ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni fiscali presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997.
La sanzione è, tuttavia, riducibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997. La violazione, in particolare, può essere sanata presentando la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza di legge e corrispondendo la sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo).
L’omessa presentazione del Modello IVA 2023 può essere dunque regolarizzata entro il prossimo 31 luglio 2023, ossia entro 90 giorni dal termine del 2 maggio 2023.
Sul punto si evidenzia che parte della dottrina sostiene che il termine di presentazione del Modello IVA 2023 tardivo cada il prossimo 29 luglio 2023, ossia entro 90 giorni dal 30 aprile 2023. In ogni caso, anche sposando questa tesi, il termine di presentazione della dichiarazione tardiva scade comunque il prossimo 31 luglio 2023, poiché il 29 luglio cade di sabato.
In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, occorre corrispondere anche la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 30% dell’imposta non versata (15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza).
Come sopra anticipato, la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine è considerata omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.
In questo caso, trova applicazione la sanzione di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Tuttavia, qualora la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (ossia, entro il 30 aprile 2024) e, comunque, prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, è applicabile la sanzione ridotta dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro (senza la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso).
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo effettui esclusivamente operazioni per le quali l’imposta non è dovuta, la sanzione è fissata nella misura fissa da 250 a 2.000 euro (da 150 a 1.000 euro qualora la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo).
La presentazione della dichiarazione entro il termine di quella successiva consente, inoltre, di evitare l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 (reclusione da due a cinque anni, la cui soglia di punibilità è fissata a 50.000 euro).
In conclusione si evidenzia che in relazione all’annualità 2022, la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il 31 dicembre 2028, ossia entro il termine di decadenza del potere di accertamento).