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Il D.M. 5 maggio 2011, con il quale si è incentivata la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quarto Conto Energia), nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici integrati su serre, prevedeva una tariffa maggiorata rispetto a quella delle strutture definite “frangisole”.
In particolare, il decreto distingueva tra:
In sede di sopralluogo, il GSE, rilevando che la struttura era sprovvista di coperture laterali, declassava l’impianto da serra fotovoltaica a frangisole, determinando la corresponsione di una minor tariffa incentivante per l’imprenditore (0,189 euro/Kwh invece di 0,218 euro/Kwh).
L’impresa, per far valere le proprie ragioni, aveva proposto ricorso, segnalando che le coperture laterali, pur se già acquistate, non erano presenti al momento del sopralluogo per le seguenti ragioni:
Per le suddette ragioni non aveva senso l’installazione delle coperture laterali al momento del collaudo, avvenuto nel mese di giugno 2012, dato che le stesse, fino ai primi mesi invernali, non avrebbero avuto motivo di essere utilizzate.
Le contestazioni mosse dall’impresa non erano però state accolte neppure dal TAR, al quale l’impresa aveva anche segnalato che in altri casi, per situazioni analoghe, il GSE aveva invece riconosciuto la qualifica di serre fotovoltaiche. La questione è pervenuta in seguito al Consiglio di Stato.
Con la Sentenza n. 3992/2023, il Consiglio di Stato ha stabilito che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR e dal GSE, è irrilevante che al momento del sopralluogo l’impianto fosse privo di coperture laterali, poiché il progetto autorizzato e realizzato dall’appellante è quello di una struttura serricola con coperture rimovibili in ragione delle esigenze di coltivazione. Ciò risulta, peraltro, anche dal permesso di costruire rilasciato dal Comune.
Il Consiglio di Stato ha inoltre censurato il fatto che il TAR abbia anche respinto il secondo motivo del riscorso, con il quale l’impresa evidenziava la disparità di trattamento posta in essere dal GSE che, in casi analoghi a quello della ricorrente (serre con moduli fotovoltaici e teli laterali amovibili), aveva riconosciuto la qualifica di serra fotovoltaica all’impianto e la relativa tariffa premiale.
Pertanto, il GSE non doveva rilevare solo formalmente le mancanze emerse in sede di sopralluogo, bensì avrebbe anche dovuto compiere ulteriori approfondimenti istruttori al fine di valutare se la carenza rilevata potesse effettivamente costituire un elemento tale da cagionare la diversa qualificazione dell’impianto.
Nel caso di specie, in base anche alla relazione agronomica presentata dall’impresa, era relativamente semplice comprendere che le serre, nel mese di giugno, potevano essere compatibili con l’attività di coltivazione anche in assenza delle suddette coperture le quali, anzi, non avevano ragione di essere installate (la norma infatti consente che le chiusure siano fisse o stagionalmente amovibili).
Quindi l’impianto aveva tutti i requisiti per beneficiare della maggior tariffa prevista dall’art. 14, comma 2, D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto energia) riservata agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre.