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L’eccedenza ACE relativa al 2022 può essere riportata in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi o, in alternativa, trasformata in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente ai fini IRAP.
In considerazione dell’esonero IRAP accordato dal 2022 alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, la trasformazione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta non interessa più le imprese individuali ed i soci di società di persone.
Ai sensi degli artt. 2 e 8, D.M. 3 agosto 2017, possono beneficiare dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE):
Per espressa previsione legislativa, dal beneficio restano esclusi gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32, TUIR. L'esclusione delle imprese agricole è collegata alla determinazione (opzionale) del reddito su base catastale. Rientrano, tuttavia, nell'ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale, ma per i quali resta prevalente lo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito ai sensi dell'art. 32, TUIR.
Relativamente agli imprenditori agricoli che esercitano l’attività in forma individuale, si ritiene che l’agevolazione competa in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 32, TUIR (sempre che sia stato adottato il regime di contabilità ordinaria).
Come sopra anticipato, la quota del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato può essere:
In considerazione dell’esonero dall’IRAP accordato alle persone fisiche a partire dal 2022, alle stesse è preclusa la trasformazione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta.
L’eccedenza ACE 2022 deve essere indicata negli appositi campi del prospetto “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)” presente nel quadro RS del Modello Redditi 2023 e, in particolare, nei campi destinati all’indicazione di:
nonché nella Sezione XIII, “Credito ACE”, del quadro IS del Modello IRAP 2023.
Al fine di determinare l'ammontare del credito d'imposta spettante, occorre applicare alle eccedenze ACE non utilizzate le aliquote IRPEF o IRES (per le società di capitali, pertanto, il credito è calcolato moltiplicando le eccedenze per il 24%).
La trasformazione dell’eccedenza ACE 2022 in credito d’imposta interessa soltanto l’agevolazione maturata nel periodo e non anche le eccedenze pregresse riportate al periodo successivo (ad esempio, l’eccedenza 2021, risultante dal Modello Redditi 2022, riportata al 2023, non può essere trasformata in credito IRAP nel Modello Redditi 2023).
La stessa non deve poi necessariamente riguardare l’intero ammontare dell’eccedenza. È, infatti, possibile riportare ai periodi d’imposta successivi (o attribuire ai soci di società di persone e Srl trasparenti) una quota dell’eccedenza e trasformare la restante parte in credito d’imposta.
Occorre, tuttavia, considerare che la scelta per la trasformazione dell’eccedenza in credito d’imposta non è revocabile. Di conseguenza, l’eventuale credito d’imposta da eccedenza ACE non utilizzato, non può più essere riconvertito per essere utilizzato ai fini IRES/IRPEF.
Con riguardo alle società di persone, è previsto che l’eccedenza ACE di periodo possa essere:
In caso di attribuzione dell’eccedenza ai soci, è previsto che qualora l’ACE agli stessi attribuita sia superiore al reddito d’impresa da loro conseguito, sia possibile:
L’eccedenza ACE deve essere distribuita secondo gli scaglioni di reddito di cui all’art. 11, TUIR, calcolando il credito d’imposta spettante con le stesse modalità con le quali si determina l’IRPEF.
Da ultimo, si evidenzia che le Srl trasparenti di cui all’art. 116, TUIR, possono, analogamente alle società di persone, attribuire le eccedenze ACE ai propri soci. Tuttavia, tale possibilità non interessa le eccedenze ACE generatesi prima dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza (pertanto, non essendo attribuibili ai soci, le stesse restano utilizzabili soltanto dalla società).
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione dell’eccedenza ACE deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo (per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la ripartizione deve essere effettuata avendo riguardo ai cinque periodi d’imposta di utilizzo del credito) ed essere quindi utilizzato in compensazione dell’IRAP dovuta (sia del saldo IRAP che degli acconti d'imposta).
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, è previsto che non operi il limite di compensazione pari a 2.000.000 di euro annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, nonché il limite di 250.000 euro annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del Modello Redditi (il credito in esame, infatti, non deve essere indicato nel quadro RU, trovando esposizione negli appositi campi del quadro RS).
Non opera neppure il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e d’importo superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
Inoltre, l’utilizzo del credito per importi superiori alla soglia di 5.000 euro (soglia incrementata a 20.000 euro per i soggetti ISA che beneficiano del relativo regime premiale), non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
Qualora la quota annua del credito d’imposta risulti superiore all’IRAP dovuta per il periodo d’imposta, la parte non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni IRAP dei successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali.
Il credito d’imposta, tuttavia, non può essere chiesto a rimborso o ceduto a terzo, nonché essere oggetto di cessione infragruppo ai sensi dell’art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973.