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In relazione al credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali (c.d. Bonus Investimenti), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito dell’interconnessione del bene ai sistemi informatici deve essere mantenuto per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Inoltre, ai fini dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa beneficiaria è tenuta a documentare il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione del credito d’imposta, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
Come noto, l’art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020, è nuovamente intervenuto sulla disciplina istitutiva del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi Industria 4.0 di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016.
In particolare, la c.d. Legge di Bilancio 2021 ha previsto che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle misure di seguito riepilogate.
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INVESTIMENTI BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 ANNO 2022 |
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AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO |
CREDITO D’IMPOSTA |
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Fino a 2.500.000 di euro |
40% del costo di acquisizione |
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Superiore a 2.500.000 e fino a 10.000.000 di euro |
20% del costo di acquisizione |
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Superiore a 10.000.000 e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
10% del costo di acquisizione |
Il successivo comma 1057-bis del medesimo art. 1, Legge n. 178/2020, ha poi previsto che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti misure (ridotte).
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INVESTIMENTI BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 ANNO 2023 |
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AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO |
CREDITO D’IMPOSTA |
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Fino a 2.500.000 di euro |
20% del costo di acquisizione |
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Superiore a 2.500.000 e fino a 10.000.000 di euro |
10% del costo di acquisizione |
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Superiore a 10.000.000 e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
5% del costo di acquisizione |
In considerazione delle difficoltà riscontrate nella catena globale di approvvigionamento delle materie prime, l’art. 1, comma 423, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha accordato la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine per completare gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Da ultimo, la Legge n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, ha accordato una ulteriore proroga al termine per completare gli investimenti prenotati nel corso dell’annualità 2022. È stato previsto, in particolare, che per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, ossia per i quali sia stato perfezionato l’ordine di acquisto e versato un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo pattuito, la relativa consegna possa essere effettuata entro il nuovo termine del 30 novembre 2023.
Non è stata accordata, invece, alcuna proroga al termine per l’effettuazione degli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 di cui all’Allegato B, Legge n. 232/2016, per i quali continuano dunque a trovare applicazione le misure previste dal comma 1058 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (da ultimo modificate ad opera del D.L. n. 50/2022):
La proroga al 30 novembre 2023 per completare l’effettuazione degli investimenti agevolabili è stata invece accordata agli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” di cui al comma 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (per i quali, si ricorda, il termine per l’effettuazione degli investimenti era precedentemente fissato al 30 giugno 2023).
In particolare, per gli investimenti effettuati nel corso del 2022 (o prenotati entro il 31 dicembre 2022):
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2022 |
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TIPOLOGIA INVESTIMENTO |
ANNO 2022 |
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Beni materiali “generici” |
6% del costo di acquisizione nel limite di spesa di 2 milioni di euro |
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Beni immateriali “generici” |
6% del costo di acquisizione nel limite di spesa di 1 milione di euro |
Pertanto, qualora gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” siano stati prenotati entro lo scorso 31 dicembre, è ancora possibile beneficiare del credito d’imposta del 6% della spesa sostenuta a condizione che l’effettuazione dell’investimento si concluda entro il prossimo 30 novembre 2023.
Dal 1° gennaio 2023, invece, non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici”.
La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede un meccanismo di recapture al verificarsi di talune specifiche circostanze.
In particolare, qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero (ancorché appartenenti al beneficiario dell’agevolazione) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione (o di entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta deve essere ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Inoltre, il maggior credito, se già utilizzato in compensazione, deve essere restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o il trasferimento all’estero, pur senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La rideterminazione dell’agevolazione è poi richiesta in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene o di cessione del contratto di locazione finanziaria nel corso del periodo di sorveglianza.
Al ricorrere di tali casistiche è, tuttavia, possibile continuare a fruire del beneficio fiscale, senza che sia richiesta alcuna rideterminazione del credito d’imposta spettante, qualora si provveda a:
Qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
In caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene Industria 4.0 e la sua interconnessione, è prevista la fruizione del credito d’imposta in misura ridotta dall’anno di entrata in funzione del bene, ossia con la medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti beni strumentali “generici” a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso al sistema informatico aziendale, il contribuente può comunque fruire del credito d’imposta, in misura ridotta, fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure, in alternativa, può scegliere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta in misura piena.
Qualora l’impresa decida di avvalersi del credito di imposta in misura ridotta a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta in misura piena successivamente fruibile dall’anno di interconnessione deve essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del bonus già fruito, deve essere poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
In caso di interruzione dell’interconnessione di un bene Industria 4.0, ai sistemi informatici di fabbrica non è previsto alcun meccanismo di recapture.
Tuttavia, ai fini del mantenimento del diritto alla fruizione del beneficio, il requisito dell’interconnessione deve essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dell’agevolazione fiscale.
Infatti, nella Circolare n. 9/E/2021 (punto 5.4), l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta del parere tecnico reso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha evidenziato che il requisito dell’interconnessione deve essere mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici Industria 4.0.
Inoltre, al fine di agevolare l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, è necessario che l’impresa beneficiaria documenti, mediante una adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
Il requisito dell’interconnessione deve essere quindi mantenuto per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Al fine di individuare tale periodo, occorre distinguere tra: