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Come noto, l’art. 1, comma 45, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2023, le aliquote del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1, commi da 198 a 209, Legge n. 160/2019.
In particolare, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.
Al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), il credito d’imposta è riconosciuto, anche per il 2023, con le seguenti aliquote “maggiorate”:
La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.
Invece, il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto:
Il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica è poi riconosciuto:
Infine, il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è riconosciuto:
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credito d’imposta |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2031 |
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Ricerca & Sviluppo |
10%, massimo 5 milioni di euro * |
10%, massimo 5 milioni di euro |
10%, massimo 5 milioni di euro |
10%, massimo 5 milioni di euro |
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Innovazione tecnologica |
10%, massimo 2 milioni di euro |
5%, massimo 2 milioni di euro |
5%, massimo 2 milioni di euro |
== |
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Design e Ideazione estetica |
10%, massimo 2 milioni di euro |
5%, massimo 2 milioni di euro |
5%, massimo 2 milioni di euro |
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Innovazione 4.0 e Green |
10%, massimo 4 milioni di euro |
5%, massimo 4 milioni di euro |
5%, massimo 4 milioni di euro |
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* Salvo credito d’imposta potenziato per le Regioni del Mezzogiorno (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese). |
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In relazione al credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nei Modelli Redditi 2023 è richiesta l’indicazione di ulteriori informazioni rispetto agli scorsi anni.
Nel periodo d’imposta 2022, si ricorda, il credito d’imposta era riconosciuto nelle misure di seguito riepilogate.
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credito d’imposta |
2022 |
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Ricerca & Sviluppo |
20%, massimo 4 milioni di euro * |
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Innovazione tecnologica |
10%, massimo 2 milioni di euro |
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Design e Ideazione estetica |
10%, massimo 2 milioni di euro |
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Innovazione 4.0 e Green |
15%, massimo 2 milioni di euro |
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* Salvo credito d’imposta potenziato per le Regioni del Mezzogiorno (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese). |
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Come anticipato in premessa, le istruzioni per la compilazione dei Modelli Redditi 2023, relativi al periodo d’imposta 2022, richiedono l’indicazione di ulteriori informazioni rispetto agli scorsi anni.
In particolare, nella sezione IV del quadro RU devono essere compilati appositi nuovi righi, distinti in base a ciascuna fattispecie agevolabile, nei quali vanno indicati i costi sostenuti nel periodo d’imposta 2022:
Tuttavia, rispetto ai precedenti Modelli Redditi 2022, i nuovi righi RU100, RU101 e RU102 richiedono un maggior dettaglio dei costi. Ad esempio, in relazione al credito per ricerca e sviluppo, a rigo RU100 è prevista l’indicazione separata di tutte le categorie di spese agevolabili, con il dettaglio delle spese per i neoassunti (colonna 1A) e del numero dei neoassunti (colonna 1B), nonché le specifiche spese agevolabili per le quote di ammortamento ed i canoni di locazione relative ai software (colonna 2A).
Inoltre, le nuove istruzioni prevedono che a rigo RU100, colonna 8, sia riportata anche la base di calcolo del credito d’imposta, con espressa indicazione dell’ammontare complessivo delle spese agevolabili, al netto delle altre sovvenzioni e dei contributi a qualunque titolo ricevuti in relazione alle stesse spese ammissibili.
Le indicazioni circa la base di calcolo del credito d’imposta sono richieste anche ai fini della compilazione del rigo RU101 (colonne 7, 14 e 22) e del rigo RU102 (colonna 7).
I contribuenti che hanno sostenuto le spese di cui ai righi RU100, RU101 e RU102 nel periodo d’imposta 2021, sono altresì tenuti a indicare i summenzionati importi nei nuovi righi RU153, RU154 e RU155.
Da ultimo, nella sezione IV è prevista la compilazione dei nuovi righi:
Relativamente al credito “potenziato” per le attività di “Ricerca & Sviluppo” svolte nelle Regioni del Mezzogiorno, è richiesta l’indicazione separata della maggiorazione a rigo RU5.
In particolare, nel rigo RU5 devono essere indicati:
La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per il Mezzogiorno si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n 651/2014. In relazione a tale maggiorazione, è quindi richiesta anche la compilazione del rigo RS401.
Infatti, nella tabella contenuta nelle istruzioni ai Modelli Redditi relativa ai codici Aiuti di Stato è previsto l’apposito codice aiuto “61”, e le specifiche tecniche prevedono la compilazione del rigo RS401 qualora a rigo RU1 sia indicato il codice credito “L1” e sia compilato il rigo RU5, colonna 1 (ove deve essere indicato lo specifico credito in esame).