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Con la Sentenza n. 14838 del 26 maggio 2023, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul diritto dei soggetti passivi IVA di ottenere la restituzione dell’imposta indebitamente versata.
Il caso esaminato dai Giudici di legittimità riguarda, in particolare, una società di noleggio auto che ha indebitamente portato in detrazione l’IVA corrisposta in relazione a dei rimborsi forfettari pagati per i danni connessi all’utilizzo di alcuni veicoli acquistati da una casa costruttrice.
Trattandosi di operazioni aventi natura risarcitoria, e quindi prive del presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta, le stesse costituiscono operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972.
Ciononostante, la casa costruttrice ha assoggettato a imposta le fatture emesse in relazione a tali risarcimenti. La società istante, a sua volta, ha indebitamente portato in detrazione l’imposta addebitatale dalla casa costruttrice.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi disconosciuto l’addebito dell’IVA e la conseguente detrazione operata dalla società, che ha quindi definito in adesione il relativo avviso di accertamento.
La società istante, avendo corrisposto l’IVA sia alla casa costruttrice sia all’Erario, ha quindi presentato istanza di rimborso che, tuttavia, è stato negato dall’Agenzia dell’Entrate.
La vicenda è quindi giunta al vaglio della Corte di Cassazione che, richiamando un proprio orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che la richiesta di rimborso dell’IVA non dovuta può essere presentata esclusivamente dal cedente o prestatore.
Al fine di ottenere il rimborso dell’imposta non dovuta, il cessionario o committente deve avviare un’azione civilistica nei confronti del cedente o prestatore (nel caso di specie, la casa automobilistica).
Pertanto, qualora venga erroneamente applicata l’imposta (ad esempio, ad una operazione esclusa da IVA), al cessionario è negato il diritto alla relativa detrazione e soltanto il cedente o prestatore è legittimato a chiedere il rimborso dell’IVA indebitamente pagata. Tale richiesta di rimborso deve essere peraltro presentata entro il termine di due anni dalla data del versamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il cessionario o committente che, come nel caso specifico, ha definito il rapporto tributario aderendo alla definizione dell’accertamento, deve quindi rivolgersi alla controparte, ossia al cedente o prestatore, al fine di ottenere la restituzione dell’IVA non dovuta.