Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In applicazione del D.M. 25 novembre 2021, dal 1° giugno 2023 trova applicazione il nuovo regime sanzionatorio previsto per le società cooperative direttamente vigilate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
In particolare, al ricorrere delle seguenti casistiche:
alle società cooperative può essere ora irrogata la sanzione amministrativa maggiorata per un importo pari a tre volte il contributo di revisione biennale dovuto.
Qualora il pagamento della sanzione intervenga entro cinque giorni dalla relativa notifica, la violazione può essere regolarizzata con il pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%.
Dal punto di vista procedurale è previsto che il personale ispettivo che, in sede di accertamento, constati che la cooperativa, assoggettata a ispezione o revisione, non ha provveduto, a seguito della diffida, ad eliminare le irregolarità sanabili senza giustificato motivo o non ha ottemperato agli obblighi di cui all’art. 2545-octies, Codice Civile, sia tenuto a:
Nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante della società si rifiuti di sottoscrivere l’atto di contestazione, il revisore è tenuto a trasmetterlo a mezzo posta elettronica certificata o tramite Raccomandata.
Una volta verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, la Divisione V provvede, entro 90 giorni dalla ricezione, a notificare all’ente la violazione constatata per poi irrogare il pagamento della sanzione amministrativa nella misura prevista dall’art. 12, comma 5-bis, D.Lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate con Modello F24 (qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo PEC, sono dovute anche le spese postali di notifica).
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica della violazione, la cooperativa può inoltrare alla Divisione V scritti difensivi e documenti per chiedere il riesame del provvedimento.
Il ministero, a sua volta, può ritenere fondata la contestazione e comunicare la somma della sanzione amministrativa ingiungendone il pagamento, oppure, qualora non ritenga fondata la contestazione, emettere un provvedimento motivato di archiviazione.
La divisione può anche disporre, previsa richiesta della cooperativa che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione amministrativa possa essere pagata in forma rateale (da un minimo di 3 a un massimo di 30 rate mensili, comunque di importo non inferiore a 30 euro).
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di dilazione, il residuo ammontare della sanzione deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
In ogni caso, una volta decorso inutilmente il termine per il pagamento, è prevista la riscossione mediante esecuzione forzata.