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È stato pubblicato il D.M. 30 giugno 2023 con il quale, in relazione al bonus riqualificazione alberghi, si autorizza l’utilizzo del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno aderito all’annuncio del 10 giugno 2022.
I nominativi dei beneficiari che potranno utilizzare il credito sono indicati nell’elenco allegato al decreto (nell’elenco è riportato, per ciascuno dei beneficiari, il rispettivo credito d’imposta attribuito).
Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite Modello F24. A tal fine con la Risoluzione n. 70/E/2022 è stato istituito il codice tributo “6991”. Tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Ogni beneficiario potrà disporre del credito entro l’importo massimo di 200 mila euro, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal regime de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013) e della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020, C(2020)1863 introdotta per l’emergenza COVID-19.
Ricordiamo che con il D.M. 17 marzo 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha individuato i soggetti beneficiari, le tipologie di spese agevolabili, le relative soglie massime e le procedure per l’ammissione al beneficio. Lo stesso Ministero, con l’avviso del 26 maggio 2022, ha definito le modalità e la data di presentazione dell’apposita istanza per fruire del bonus relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021 (per le spese sostenute dal 7 novembre 2021, è intervenuto il D.L. n. 152/2021).
Con l'art. 7, comma 5, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, è stata prorogata l’operatività dell’agevolazione anche per l’anno 2022, disponendo risorse per tale intervento nella misura di 180 milioni di euro per l’anno 2020, di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Il bonus in esame è riconosciuto a favore dei seguenti soggetti, purché esistenti alla data del 1° gennaio 2012:
Il credito d’imposta è fissato in misura pari al 65% delle spese sostenute nel biennio 2020/2021. In relazione alle risorse stanziate per gli anni 2020 e 2021, pari a complessivi 380 milioni di euro, sono state presentate istanze per 135.235.659,37 euro.