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Con Risposta a Interpello n. 341 del 5 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi sul trattamento IVA da riservare ai buoni spesa emessi dalla grande distribuzione nell’ambito di attività promozionali svolte a favore di soci e clienti.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, un’impresa della grande distribuzione che, nell'ambito della propria attività promozionale a favore dei soci e della clientela, a fronte di una soglia di spesa minima, ovvero di una soglia di spesa massima o anche senza soglia, emette buoni di importo determinato spendibili presso i propri punti vendita.
Sebbene denominati “buoni spesa”, i suddetti buoni presentano le stesse caratteristiche e producono i medesimi effetti dei buoni sconto, in quanto materializzano il diritto del portatore ad una riduzione del prezzo complessivo della spesa, pari all’importo indicato sul buono, cui fa seguito, di conseguenza, la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’IVA.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato che ai buoni in esame non si applica la disciplina dei buoni corrispettivo di cui all’art. 6-bis, D.P.R. n. 633/1972 (che, si ricorda, si caratterizzano per la specifica indicazione, in essi contenuta, dei buoni e servizi potenzialmente acquistabili).
I buoni spesa di cui all’istanza di interpello sono invece qualificabili come buoni sconto, ossia strumenti di pagamento che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere detti beni e servizi.
Tali buoni, in particolare, conferiscono al possessore il diritto a ottenere uno sconto dal prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto.
In relazione al caso specifico, tornano dunque applicabili i chiarimenti a suo tempo forniti dalla Risoluzione n. 36/E/2008, con la quale l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che gli sconti e gli abbuoni, ai fini IVA, costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 13, D.P.R. n. 633/1972, gli sconti immediatamente applicabili devono essere esposti direttamente in fattura, in modo tale che l’importo che ne risulta rappresenti l’effettivo corrispettivo.
Diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti e abbuoni si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, una nota di credito nei confronti del cliente.