Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale la Bozza della circolare relativa alla tassa piatta incrementale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Nel documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha reso i primi chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della nuova modalità di tassazione agevolata.
L’art. 1, commi da 55 a 57, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha introdotto, per il solo anno 2023, un regime agevolativo opzionale, c.d. flat tax incrementale, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
In particolare, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra:
decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare (tale decurtazione deve essere dunque applicata alla differenza tra il reddito 2023 e il maggiore dei redditi del triennio 2020-2022).
Inoltre, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva in esame.
Infine, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024, occorrerà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza applicare la tassa piatta de quo.
Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è in consultazione, fino al prossimo 15 giugno, la bozza della circolare che fornisce i primi chiarimenti circa l’ambito soggettivo e le modalità di applicazione della nuova flat tax incrementale.
Nella circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che la flat tax incrementale è applicabile, per il solo anno 2023, da parte delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di redditi di cui all’art. 55, TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, nonché dalle persone fisiche che esercitano arti e professioni e che conseguono redditi di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
Siccome la norma istitutiva della tassa piatta fa riferimento alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, ai fini dell’accesso al beneficio non è sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma è necessario che i contribuenti dichiarino effettivamente un reddito d’impresa (compilando i quadri RF e RG del Modello Redditi) o di lavoro autonomo (compilando il quadro RE del Modello Redditi).
La partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva qualora detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito della propria attività d’impresa. Al tal fine, è dunque necessario che la partecipazione risulti dal libro degli inventari oppure dal registro IVA acquisti. In tale ipotesi, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale.
La tassazione agevolata non è invece applicabile ai redditi delle società di persone, imputati ai soci in forza del principio di trasparenza. Ciò significa, in buona sostanza, che per gli imprenditori individuali e per i lavoratori autonomi soci di società di persone, il regime agevolato opera con esclusivo riferimento al reddito d’impresa derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo.
L’esclusione dalla flat tax riguarda anche i redditi imputati per trasparenza dalle società di capitali a ristretta base societaria di cui all’art. 116, TUIR, e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, imputati ai singoli associati.
Rientrano, invece, nel regime agevolato sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, tuttavia, la flat tax incrementale si applica esclusivamente al titolare dell’impresa stessa e sulla quota di reddito da questi percepito).
Come anticipato in premessa, dalla tassa piatta restano poi escluse le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per il superamento del (nuovo) limite di 100.000 euro in corso danno. In questo caso, infatti, il reddito deve essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023 e può dunque trovare applicazione la tassazione agevolata.
Tuttavia, i contribuenti che hanno applicato il regime forfettario in una delle annualità del triennio 2020-2022, possono applicare la flat tax incrementale nel 2023. In questa ipotesi, anche il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva propria del regime forfettario (dichiarato nel quadro LM del Modello Redditi) è utilizzabile per determinare l’incremento 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.
Dalla tassazione agevolata restano invece esclusi i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dall’anno di imposta 2023.
Possono infine applicare la tassazione agevolata i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo necessario che siano presenti redditi o perdite in tutti e tre i periodi d’imposta richiamati dalla norma istitutiva dell’agevolazione.
La tassa piatta si applica sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così determinata non può essere di importo superiore a 40.000 euro.
Ai fini del calcolo della base imponibile da assoggettare all’imposta sostituiva, è dunque necessario:
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%. Sulla quota di reddito non soggetta all’imposta sostitutiva si applica, invece la tassazione progressiva IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito. L’IRPEF, in particolare, deve essere calcolata senza considerare, ai fini della progressività, la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.
Nella circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo.
Le imprese familiari e le aziende coniugali devono calcolare l’incremento di reddito avendo riguardo all’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente.