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Entro il prossimo 30 giugno 2023 deve essere effettuato il versamento delle imposte risultanti dal Modello Redditi e IRAP 2023 (saldo 2022 e acconto 2023).
Il versamento può essere posticipato al 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica), incrementando l’importo dovuto della maggiorazione dello 0,40%. Esaminiamo di seguito le modalità di calcolo e le tempistiche di versamento delle somme dovute.
L’importo da versare a titolo di saldo 2022 di IRPEF e relative addizionali, IRES e IRAP, è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dalla dichiarazione (Modello Redditi 2023 e Modello IRAP 2023) e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2022.
Tuttavia, se l’imposta risultante dalla dichiarazione è d'importo non superiore a:
il versamento non è dovuto.
Allo stesso modo, l’eventuale imposta a credito di importo non superiore a 12 euro/10,33 euro, non può essere utilizzata in compensazione, né essere chiesta a rimborso.
Entro gli stessi termini previsti per il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo 2022, è richiesto anche il versamento in acconto delle imposte dovute per il 2023, che saranno poi dichiarate nel Modello Redditi e IRAP 2024.
L’acconto può essere pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima rata non superi l’importo di 103 euro.
Per determinare l’importo dell’acconto dovuto, è possibile utilizzare, alternativamente:
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta: ad esempio, lo stesso contribuente può utilizzare il metodo storico per determinare l’acconto IRPEF e il metodo previsionale per l’acconto IRAP.
Il ricorso al metodo previsionale può interessare, ad esempio, le imprese che nel 2023 presumono una forte riduzione del fatturato rispetto all’esercizio precedente. Occorre, tuttavia, considerare che in caso di errori nella determinazione dell’acconto dovuto è applicata la sanzione per insufficiente versamento.
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METODO STORICO |
L’acconto 2023 è determinato in base all’importo evidenziato a rigo “DIFFERENZA” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” (quadro RN del Modello Redditi 2023) e a rigo “Totale imposta” (quadro IR del Modello IRAP 2023). Occorre poi considerare l’eventuale saldo a credito risultante dal Modello Redditi/IRAP 2023. |
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METODO PREVISIONALE |
Se per il 2023 è stimato un minor reddito imponibile e, quindi, un’imposta inferiore a quella del 2022, è possibile eseguire un versamento in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe dovuto applicando il metodo storico, o non effettuare alcun versamento. In caso di versamento inferiore al dovuto, è tuttavia applicata la sanzione per insufficiente versamento. |
Ai fini dell’acconto, occorre inoltre considerare che i soggetti ISA con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro devono effettuare il versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP in due rate di pari importo (50%). I soggetti non ISA, invece, sono tenuti a versare la prima rata nella misura del 40% e la seconda rata nella misura del restante 60%.
Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2023 deve essere determinato considerando il 100% dell’importo esposto a rigo RN34, “DIFFERENZA”, del Modello Redditi 2022 PF.

Gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi sono espressi in unità di euro e, pertanto, il versamento dell’acconto è richiesto qualora l’importo di rigo RN34 sia pari o superiore a 52 euro.
L’ammontare dell’acconto dovuto per il 2023 deve essere riportato nel prospetto “Acconto 2023” del Modello Redditi 2023 PF. In caso di ricorso al metodo previsionale, nel rigo RN62 deve essere comunque indicato l’acconto dovuto applicando il metodo storico.
Per le imprese che, dal 2023, passano dal regime ordinario alla contabilità semplificata per cassa, le rimanenze finali dell’esercizio 2022 costituiscono un costo deducibile nel 2023. L'applicazione di tale principio, specie se l’ammontare delle rimanenze è rilevante, può determinare l'insorgere di una perdita. In tale ipotesi può dunque rivelarsi particolarmente conveniente calcolare l'acconto con il metodo previsionale.
In relazione all’addizionale regionale IRPEF, non è dovuto alcun acconto. L’acconto dell’addizionale comunale, invece, deve essere versato entro il termine del saldo IRPEF (entro il 30 giugno, o il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%).
I contribuenti che hanno applicato il regime dei “minimi” nel 2022 e continuano ad applicarlo nel 2023, sono tenuti a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con le stesse regole previste per i soggetti IRPEF (l’acconto IRAP non è, invece, dovuto).
I contribuenti che hanno applicato il regime dei “minimi” nel 2022 e dal 2023 hanno adottato il regime forfettario, sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva (5%) propria del regime dei “minimi” (codice tributo “1793”). L’importo versato confluirà negli acconti da indicare nel quadro LM del Modello Redditi 2024 PF (l’acconto IRAP non è, invece, dovuto). Il reddito 2023 deve essere invece assoggettato all’imposta sostitutiva propria del regime forfettario (15%).
Infine, i contribuenti che hanno applicato il regime dei “minimi” nel 2022 e dal 2023 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria), sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793”). L’importo versato confluirà negli acconti da indicare nel quadro RN del Modello Redditi 2024 PF. Il reddito 2023 deve essere invece determinato con le modalità ordinarie (o secondo le regole del regime di cassa) e assoggettato a IRPEF.
I contribuenti in regime ordinario che hanno aderito al regime forfettario dal 2023 non sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva 2023, mancando la base di riferimento.
I contribuenti che hanno applicato il regime forfettario nel 2022 e continuano ad applicarlo nel 2023, sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% con le stesse regole previste per i soggetti IRPEF.
Infine, i contribuenti che hanno applicato il regime forfettario nel 2022 e dal 2023 adottano il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria), sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva (15%) propria del regime forfettario (codice tributo “1790”). L’importo versato confluirà negli acconti da indicare nel quadro RN del Modello Redditi 2024 PF. Il reddito 2023 deve essere determinato con le modalità ordinarie (o secondo le regole del regime di cassa) e assoggettato a IRPEF.
Utilizzando il metodo storico, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRES 2023 è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” esposto nel rigo RN17 del Modello Redditi 2023 SC (o nel rigo RN28 del Modello Redditi 2023 ENC).

I soggetti che hanno approvato il bilancio di esercizio entro il maggior termine di 180 giorni possono posticipare il versamento al 31 luglio 2023. Questi soggetti possono effettuare il versamento anche entro il 30 agosto 2023 (con la maggiorazione dello 0,40%). Tuttavia, se il bilancio è stato approvato entro il mese di maggio, trovano applicazione i termini ordinari del 30 giugno e 31 luglio 2023 (con la maggiorazione dello 0,40%).
In conclusione, si ricorda che in sede di determinazione dell’acconto IRES, l’imposta netta di riferimento deve essere maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, scomputate nel 2022 per effetto del D.Lgs. n. 239/1996 (la disposizione trova applicazione anche per i soci di società di persone).
L’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116, TUIR, non libera completamente la società partecipata dall’obbligo di versamento dell’acconto. La società, infatti, è tenuta al versamento dell’acconto nel primo periodo di validità dell’opzione.
Di conseguenza, le Srl che intendono esercitare l’opzione per il regime di trasparenza dal 2023 (quadro OP del Modello Redditi 2023 SC), sono comunque tenute al versamento dell’acconto IRES 2023.
L’acconto può essere determinato con il metodo storico o con quello previsionale, ma senza tenere conto degli effetti del regime di trasparenza. L’acconto versato dalla partecipata è scomputato, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili, dall’imposta dovuta a saldo dai singoli soci (nel Modello Redditi 2024 PF).
Le società che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di trasparenza nel triennio:
come pure in caso di rinnovo dell’opzione per il triennio 2023-2025 da parte di società che hanno fruito della trasparenza nel triennio 2020-2022, non sono invece tenute al versamento dell’acconto IRES.
Le società che hanno optato per la trasparenza nel triennio 2020-2022 e che non intendono rinnovare l’opzione per il triennio 2023-2025, sono tenute a versare l’acconto IRES 2023, calcolato sulla base dell’imposta 2022, che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione per la trasparenza.
Stesso discorso per le società per le quali si è verificata la decadenza dal regime opzionale dal 2023, tenute a versare l’acconto IRES 2023, calcolato sulla base dell’imposta 2022, che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione per la trasparenza.
Si ricorda, infine, che le Srl trasparenti sono sempre obbligate al versamento dell’acconto IRAP.
Le società di comodo, tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’ordinaria aliquota IRES, devono versare, entro gli stessi termini previsti per l’IRES, anche il saldo 2022 e l’acconto 2023 di tale maggiorazione (codici tributo “2020” per il saldo e “2018” per l’acconto).
L’acconto IRAP 2023 deve essere determinato applicando le stesse regole previste per l’acconto IRPEF e IRES, differenziandole in base alla tipologia del soggetto (ISA e non) tenuto al versamento.

Le società che hanno approvato il bilancio di esercizio entro il maggior termine di 180 giorni possono posticipare il versamento al 31 luglio 2023. Questi soggetti possono effettuare il versamento anche entro il 30 agosto 2023 (con la maggiorazione dello 0,40%). Tuttavia, se il bilancio è stato approvato entro il mese di maggio, trovano applicazione i termini ordinari del 30 giugno e 31 luglio 2023 (con la maggiorazione dello 0,40%).
Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continua a trovare applicazione la maggiorazione dell’aliquota ordinaria (o di quelle ridotte/maggiorate dalle disposizioni regionali).
L’incremento deve essere applicato sia in caso di ricorso al metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota maggiorata, sia in caso di utilizzo del metodo previsionale, applicando le aliquote maggiorate al valore della produzione che si stima di conseguire.
In relazione all’IRAP, si ricorda che l’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, ha introdotto, a decorrere dal 2022, l’esonero dall’imposta regionale a favore delle persone fisiche esercenti:
L’esonero opera a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione e, quindi, anche in presenza di dipendenti e di beni strumentali “rilevanti”.
Relativamente ai redditi da locazione di immobili assoggettati alla cedolare secca, è richiesto il versamento del saldo dovuto per il 2022, al netto di quanto già versato a titolo di acconto, nonché, in caso di locazioni brevi con intervento di un intermediario, della ritenuta operata dallo stesso.
A decorrere dal 2022, l’acconto della cedolare secca deve essere calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’acconto 2023 della cedolare secca (21%-10%) è dunque dovuto in misura pari al 100% dell’imposta 2022.
Ai fini della determinazione dell’acconto, occorre aver riguardo all’importo di rigo LC1, campo 5 “Differenza”.
In ogni caso, nell’ipotesi di applicazione della cedolare secca dal 2023, non è dovuto il versamento dell’acconto 2023 ed è possibile “ridurre” l’acconto IRPEF. Nell’ipotesi, invece, di fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2023, non è dovuto l’acconto IRPEF 2023 relativamente agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l’acconto 2023 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.
Entro il termine previsto per il saldo IRPEF 2022, le persone fisiche sono tenute anche al versamento del saldo 2022 dell’imposta determinata nel quadro RW del Modello Redditi 2023 PF per gli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Sono esenti da IVIE, si ricorda, gli immobili esteri che costituiscono abitazione principale (comprese le relative pertinenze) ovvero la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, se l’immobile in Italia risulta “non di lusso”. Per detti immobili, è poi applicabile l’effetto sostitutivo IVIE/IRPEF.
Ai fini dell’acconto IVIE/IVAFE, determinato nel quadro RW, devono essere osservate le stesse modalità previste ai fini IRPEF.
Il versamento del saldo 2022 e dell’acconto 2023 deve essere eseguito entro il 30 giugno 2023, o entro il 31 luglio 2023, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40% (il 30 luglio cade di domenica), utilizzando i seguenti codici tributo.
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Tipologia imposta |
Codice tributo |
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Saldo IRPEF |
4001 |
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Acconto IRPEF (1° rata) |
4033 |
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Addizionale regionale IRPEF |
3801 |
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Saldo addizionale comunale IRPEF |
3844 |
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Acconto addizionale comunale IRPEF |
3843 |
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Saldo IRES |
2003 |
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Acconto IRES (1° rata) |
2001 |
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Saldo maggiorazione IRES 10,50% società di comodo |
2020 |
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Acconto maggiorazione IRES 10,50% società di comodo |
2018 |
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Saldo IRAP |
3800 |
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Acconto IRAP (1° rata) |
3812 |
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Saldo imposta sostitutiva 5% regime dei minimi |
1795 |
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Acconto imposta sostitutiva 5% regime dei minimi (1° rata) |
1793 |
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Saldo imposta sostitutiva 15% regime forfetario |
1792 |
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Acconto imposta sostitutiva 15% regime forfetario (1° rata) |
1790 |
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Acconto 20% redditi soggetti a tassazione separata |
4200 |
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Saldo imposta sostitutiva 10% - 21% cedolare secca |
1842 |
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Acconto imposta sostitutiva 10% - 21% cedolare secca (1° rata) |
1840 |
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Saldo imposta patrimoniale immobili all’estero (IVIE) |
4041 |
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Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero (IVIE) |
4044 |
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Saldo imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE) |
4043 |
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Acconto imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE) |
4047 |
Come noto, il D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvioni, ha riconosciuto, a favore dei contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei territori alluvionati delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, come indicati dall’Allegato 1 al medesimo D.L. n. 61/2023, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2023.
Tale sospensione è applicabile anche ai versamenti emergenti dal Modello Redditi / IRAP 2023 e, pertanto, interessa anche il versamento del saldo o del primo acconto IRES, IRPEF e IRAP in esame, nonché il saldo IVA (in caso di rate in scadenza nel predetto periodo o con versamento differito al 30 giugno o al 31 luglio).
In sede di versamento dell’acconto, è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione:
La soglia annua di utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale, il cui superamento impone l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito, è fissata a 5.000 euro (elevata a 20.000 euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2022 almeno pari a 8, oppure un punteggio medio ISA 2021 e 2022 pari a 8,5).
Tale limitazione opera per la generalità delle imposte di natura erariale (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, ecc.).
Inoltre, il Modello F24 che contiene utilizzi in compensazione di crediti erariali, deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), indipendentemente dall’importo compensato. Pertanto, l’utilizzo in compensazione orizzontale di un credito tributario dell’importo di anche solo 1 euro, impone l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione del relativo Modello F24.
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Modalità di versamento |
Canali telematici titolari Partita IVA |
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Modello F24 a debito senza compensazione |
Entratel, Fisconline, remote e home banking |
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Modello F24 con saldo zero |
Entratel o Fisconline |
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Modello F24 a debito con compensazione crediti erariali |
Entratel o Fisconline |
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Modello F24 a debito con compensazione crediti non erariali (come i contributi, ad esempio) |
Entratel, Fisconline, remote e home banking |
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L’obbligo di utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito opera indipendentemente dal punteggio ISA conseguito. |
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Occorre poi considerare il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti nel Modello F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a 1.500 euro.
Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili è fissato, a regime, a 2 milioni di euro annui (nel computo della soglia non devono essere considerate le compensazioni verticali). L’eventuale eccedenza di credito non utilizzata può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.
Il mancato o insufficiente versamento degli importi dovuti può essere spontaneamente sanato dal contribuente mediante l’istituto del ravvedimento operoso (beneficiando delle relative sanzioni ridotte). La misura delle sanzioni ridotte varia in funzione della tempistica nella regolarizzazione.
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Sanzione ridotta |
Tempistica ravvedimento |
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Da 0,1% a 1,4% (1/10 del 1% per giorno) |
Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% con un giorno di ritardo, 0,2% con due giorni di ritardo e così via) |
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1,5% (1/10 del 15%) |
Tra 15 e 30 giorni dalla scadenza |
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1,67% (1/9 del 15%) |
Tra 31 e 90 giorni dalla scadenza |
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3,75% (1/8 del 30%) |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione |
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4,29% (1/7 del 30%) |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione |
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5% (1/6 del 30%) |
Entro il termine di accertamento |
Oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione ridotta, devono essere corrisposti anche gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dell’1,25% per il 2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023 (di seguito un breve riepilogo dei principali codici tributo da utilizzare per il ravvedimento).
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Ravvedimento operoso |
Codice tributo |
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Sanzione IRPEF |
8901 |
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Interessi su ravvedimento IRPEF |
1989 |
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Sanzione IRES |
8918 |
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Interessi su ravvedimento IRES |
1990 |
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Sanzione IRAP |
8907 |
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Interessi su ravvedimento IRAP |
1993 |