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Il prossimo 21 giugno 2023 scade il termine di presentazione della comunicazione relativa alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti a favore delle imprese agricole e della pesca, in relazione alle spese sostenute nel terzo e nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto dei carburanti necessari all’esercizio dell’attività.
Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione orizzontale nel Modello F24 o, in alternativa, ceduti a soggetti terzi, entro il termine del 30 giugno 2023.
L’art. 7, comma 1, D.L. n. 115/2022, ha esteso il riconoscimento del credito d’imposta relativo all’esercizio di attività agricole e della pesca di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburanti effettuati nel terzo trimestre 2022.
In seguito, l’art. 2, comma 1, D.L. n. 144/2022, ha previsto il riconoscimento, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO “1.61”, di un credito d’imposta fissato in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre dell’anno 2022.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 2, D.L. n. 144/2022, ha poi esteso il riconoscimento di tale credito d’imposta anche a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Per espressa previsione normativa, entro il 30 giugno 2023 tali crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione orizzontale nel Modello F24 (codice tributo “6972” per il terzo trimestre 2022 e “6987” per il quarto trimestre 2022) o, in alternativa, ceduti, solo per l’intero importo, a soggetti terzi.
Le imprese beneficiarie, in particolare, possono cedere detti crediti ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo e imprese di assicurazione.
Ai fini della cessione è richiesta la trasmissione, esclusivamente in modalità telematica ed entro il termine del 21 giugno 2023, di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione di cessione deve essere inviata da parte del soggetto che ha apposto il visto di conformità, chiamato a trasmettere, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, l’apposito modello.
I cessionari, a loro volta, sono tenuti ad accettare la cessione e a comunicare l’opzione (irrevocabile) per l’utilizzo in compensazione, con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (ossia, con la c.d. Piattaforma di cessione crediti).
I soggetti che hanno acquistato il credito possono utilizzarlo in compensazione, a mezzo Modello F24, entro il 30 giugno 2023, indicando il codice tributo “7732” o “7737” a seconda del trimestre di riferimento, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.