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Nella Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020. In tale documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato la spettanza dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati dalle reti di imprese.
Il contratto di rete di imprese è disciplinato dall’art.3, commi da 4-ter a 4-quinquies, D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 33/2009, oggetto di successive, reiterate, modifiche.
Con il contratto di rete, due o più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e, a tal fine, si impegnano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, oppure a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
Le reti di imprese si suddividono in reti soggetto e reti contratto. La rete soggetto, a seguito dell’iscrizione del contratto di rete nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, costituisce un nuovo soggetto passivo d’imposta, completamente distinto dalle singole imprese partecipanti che, pertanto, continuano a mantenere una totale autonomia sia dal punto di vista patrimoniale che tributario.
Nella rete contratto, invece, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti viene ricondotta, quota parte, alle singole imprese partecipanti, e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane in capo ai singoli partecipanti.
Nella Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa, tra l’altro, sulle modalità di determinazione del credito d’imposta spettante in caso di investimenti in beni Industria 4.0 effettuati da reti di imprese.
L’Amministrazione Finanziaria ha innanzitutto evidenziato che le reti di imprese sono ricomprese nel novero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, distinguendo tra le reti contratto e le reti soggetto (queste ultime, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali a seconda che svolgano o meno attività commerciali in via principale o esclusiva).
Qualora la rete di imprese si configuri come rete contratto e, quindi, come un soggetto privo di un’autonoma soggettività giuridica, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti in capo alle singole imprese partecipanti.
Nella rete contratto, infatti, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti. La titolarità delle situazioni giuridiche resta dunque in capo ai singoli partecipanti, ancorché l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.
In caso di investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una rete contratto, possono verificarsi due distinte ipotesi:
Pertanto, in relazione ai costi concernenti investimenti in beni strumentali nuovi, fatturati o ribaltati alle singole imprese retiste, sono queste ultime che possono beneficiare del credito d’imposta sulla quota parte del costo di propria competenza.
In buona sostanza, il credito di imposta viene applicato autonomamente da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:
In entrambe le ipotesi, ai fini della verifica del raggiungimento dell’importo massimo degli investimenti ammissibili, gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune devono essere cumulati con gli eventuali ulteriori investimenti effettuati direttamente dalle singole imprese aderenti alla rete.
Tuttavia, poiché la verifica del rispetto del tetto massimo di investimenti ammissibili deve essere effettuata in capo a ciascuna impresa retista, non assume rilievo la circostanza che l’importo degli investimenti fatturati o addebitati all’organo comune ecceda la soglia massima di legge.
Nel caso in cui, invece, la rete di imprese dotata di fondo patrimoniale comune si configuri come rete-soggetto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete soggetto (autonomo soggetto passivo di imposta).
Di conseguenza, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una rete soggetto, l’effettuazione degli stessi è direttamente imputabile alla rete soggetto.
La rete soggetto, quindi, applica autonomamente il meccanismo di calcolo del credito di imposta, avendo riguardo ai costi relativi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete, di competenza del periodo di imposta in cui intende avvalersi dell’agevolazione, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.
Con Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di emissione di fatture cointestate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi IVA (operazioni B2B).
Pertanto, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una rete contratto, il fornitore, oppure la singola impresa o l’impresa capofila che opera senza rappresentanza, è tenuto ad emettere singole fatture nei confronti degli altri soggetti appartenenti alla rete.