Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il Provvedimento 9 giugno 2023, prot. n. 203543/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza del Modello 730/2023, il cui riscontro può determinare il blocco del rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione.
L’art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 175/2014, prevede che in caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri definiti da un apposito provvedimento o che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate possa effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Tale attività di controllo preventivo è prevista a prescindere dalle modalità di presentazione del Modello 730 e, pertanto, può essere effettuata sia quando la dichiarazione (precompilata) è inviata direttamente dal contribuente, sia quando la dichiarazione (precompilata o ordinaria) è presentata tramite un CAF o un professionista abilitato.
Qualora il Modello 730 sia sottoposto a tale attività di controllo preventivo, è prevista la sospensione della procedura di rimborso. In tale ipotesi, il rimborso eventualmente spettante è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione (e, quindi, in relazione al Modello 730/2023, entro sei mesi dal 2 ottobre 2023 o entro sei mesi dalla data di invio della dichiarazione, se successiva).
L’avvio di tale attività di controllo determina il blocco della trasmissione del Modello 730-4 al sostituto d’imposta. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, comunica al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale l’avvenuta sospensione del rimborso attraverso la ricevuta di riepilogo mensile, contrassegnando i Modelli 730-4 delle dichiarazioni oggetto di controllo con il codice “CO” (in presenza di tale codice, il CAF o il professionista abilitato non deve inviare i risultati contabili al sostituto d’imposta, giacché il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate).
Invece, qualora il Modello 730 sia presentato direttamente dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate comunica a quest’ultimo il blocco del rimborso con un avviso nell’area riservata del proprio sito istituzionale o con un messaggio di posta elettronica alla casella indicata in sede di presentazione della dichiarazione.
Come sopra anticipato, con il Provvedimento 9 giugno 2023, prot. n. 203543/2023, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi di incoerenza della dichiarazione, al ricorrere dei quali può scattare il controllo preventivo prima dell’erogazione del rimborso del credito risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730/2023 presentato.
Tali elementi di incoerenza sono individuati: